Associazioni sovversive

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Lo spionaggio politico o militare

Rivelazioni di segreti di stato


Disfattismo politico

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

Devastazione, saccheggio e strage

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Vilipendio alla nazione italiana

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo


Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.

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