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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.)
Lo spionaggio politico o militare
Rivelazioni di segreti di stato
Disfattismo politico
Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Attentato contro il Presidente della Repubblica
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Devastazione, saccheggio e strage
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Vilipendio alla nazione italiana
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
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Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo
Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 270 Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.