Circonvenzione incapace

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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Usurpazione

Danneggiamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Ingresso abusivo nel fondo altrui


Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Insolvenza fraudolenta

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.

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