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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)
Furto
Rapina
Estorsione
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Usurpazione
Danneggiamento
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Ingresso abusivo nel fondo altrui
Truffa
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Insolvenza fraudolenta
Usura
Appropriazione indebita
Ricettazione
Riciclaggio
Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.