Insolvenza fraudolenta

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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Usurpazione

Danneggiamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Ingresso abusivo nel fondo altrui


Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Circonvenzione incapace

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

Art. 641 Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione. L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

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