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Le circostanze ad efficacia speciale e ad effetto speciale sono previste e disciplinate dall'art. 63, 3° comma del codice penale.
Le circostanze ad efficacia speciale sono quelle che determinano l'applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato commesso (cfr. l'art. 635 comma secondo cp); le circostanze ad effetto speciale sono quelle che determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo.
Le circostanze ad effetto speciale sono state introdotte, nell'ambito del terzo comma dell'art. 63, dall'art. 5 della L. n. 400 del 1984.
Sono state, invece, espunte dall'originaria versione del terzo comma dell'art. 63 cp, le circostanze indipendenti e, cioè, quelle circostanze del reato per le quali la legge determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato stesso.
Si discute in dottrina se la peculiare disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 63 cp con riferimento alle circostanze ad effetto speciale e ad efficacia speciale sia estensibile anche alle circostanze indipendenti nonostante esse siano state espunte dall'art. 63 cp.
Secondo una parte della dottrina, la disciplina di cui all'art. 63 cp continuerebbe ad applicarsi alle sole circostanze indipendenti che siano anche ad effetto speciale determinando un aumento o una diminuzione della pena ordinaria prevista per il reato superiore ad un terzo.
Secondo altra dottrina, invece, la disciplina dell'art. 63 cp continuerebbe ad applicarsi in via analogica alle circostanze indipendenti a prescindere dagli effetti d'incremento o diminuzione della pena ad esse connessi.
L'art. 63 cp prevede che, in sede d'applicazione delle circostanze aggravanti o delle circostanze attenuanti, gli ulteriori aggravamenti o diminuzioni di pena derivanti dalle circostanze comuni vanno effettuati sulla pena risultante dall'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale o ad efficacia speciale (o della circostanza indipendente, secondo le surriferite tesi).
In caso di concorso tra più circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale (o indipendenti), si applicherà una sola di esse e, in particolare, quella che prevede l'inasprimento o la diminuzione maggiore della pena, con facoltà del giudice di applicare un ulteriore aumento o un'ulteriore diminuzione della pena sino a un terzo.
In caso di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le circostanze ad efficacia speciale, ad effetto speciale e indipendenti concorrono con le circostanze comuni.