Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

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Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Usurpazione

Danneggiamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Ingresso abusivo nel fondo altrui


Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Insolvenza fraudolenta

Circonvenzione incapace

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

 

 LIBRO  II

Titolo XIII:

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I: DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

Art. 624 Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.


Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mibile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 1032,00. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Euro 206,00 a Euro 1549,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall'art. 61.


Art. 625 Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00: 1) [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (*); 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e' commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona] (**); 5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.
(*)Numero soppresso dall'art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit. (**) Le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit. Vedi: art. 624 bis. (Furto in abitazione e furto con strappo)


Art. 625 bis. Circostanze attenuanti

Nei casi previsti dall'art. 624, 624 bis. e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.


Art. 626 Furti punibili a querela dell'offeso

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita (1); 2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. (1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.


Art. 627 Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1). Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 628 Rapina

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'. La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (1). (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 e' stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La multa e' stata aumentata dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 629 Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1). La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2). (1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. (2) Comma cosi' modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.


Art. 629 bis Altre attivita' estorsive

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dall'articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis. La pena e' aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (1). (1) Articolo gia' sostituito dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 e successivamente cosi' sostituito dalla L. 30 dicembre 1980, n. 894.


Art. 631 Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 633 Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.


Art. 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecetomila a seicentomila. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.


Art. 635 Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1); 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. (1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.


Art. 635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


Art. 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.


Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.


Art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.


Art. 639 bis Casi di esclusione dalla perseguibilita' a querela

Nei casi previsti negli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi, o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689

 

Capo II: DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.


Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


Art. 641 Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione. L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.


Art. 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta' e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se' stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena e' aumentata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.


Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.


Art. 644 Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta': 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari; 3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.


Art. 644 bis Usura impropria

Abrogato


Art. 644 ter Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 7 marzo 1995, n. 108.


Art. 645 Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.


Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata. Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.


Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila.


Art. 648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.


Art. 648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55.


Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.


Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 649 Non punibilita' a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante, o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

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