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Il principio di legalità
è posto, in via generale, dall'art. 1 del cp a mente del quale: "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, nè con pene che non siano da essa stabilite" e dall'art. 25 Cost secondo cui: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Il principio di legalità, nell'ambito del diritto penale, è posto a presidio delle libertà fondamentali dell'individuo e si estrinseca in quattro sottoprincipi che ne costituiscono altrettante espressioni:
1) la riserva di legge ;
Il principio di legalità comporta che sia la condotta vietata che la concreta sanzione penale ad essa connessa siano prevedute da una legge penale che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, per quanto riguarda le misure di sicurezza e le norme di carattere processuale, fermo il principio della legalità delle medesime, esse vengono individuate sulla base della normativa in vigore al momento della loro applicazione. Inoltre, nella concreta applicazione della pena, il Giudice mantiente una quota di discrezionalità nella determinazione sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cp nell'ambito della cornice edittale fissata dal legislatore.
Il rispetto del principio di legalità deve, tuttavia, essere temperato dal necessario adeguamento ai valori costituzionali, sicchè è reato il fatto previsto come tale dalla legge sempre che risulti offensivo di interessi costituzionalmente rilevanti e sempre che la sanzione sia proporzionata alla rilevanza del valore tutelato e tenga conto della personalità dell'agente.