Delitti di contraffazione

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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)

Falsificazione monete

Alterazione monete

Falso in atto pubblico

Falsita' in scrittura privata

Sostituzione di persona

Usurpazione di titoli o di onori

Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [4582] o dei valori di bollo [4592], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro [463].


Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE


Art. 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

[I]. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 103 euro a 2.065 euro [7n. 2, 469, 470].


Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE


Art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti

[I]. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
[II]. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tali strumenti [469, 470].

 

Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE


Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

[I]. Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [1131-bis c. nav.].


Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico 

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO 

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (in relazione all'art. 467); NON CONSENTITO (in relazione all'art. 468)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE


Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

 

Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico 

Arresto: NON CONSENTITO (primo comma); FACOLTATIVO (secondo comma)

Fermo:
NON CONSENTITO 

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO (primo comma); CONSENTITO (secondo comma)

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE (primo comma); CONSENTITE (secondo comma)

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