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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)
Usurpazione di titoli o di onori
Art. 454 Alterazione di monete
[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro [458, 463].
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)
Arresto: FACOLTATIVO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE