Devastazione, saccheggio e strage

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Lo spionaggio politico o militare

Rivelazioni di segreti di stato


Disfattismo politico

Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Vilipendio alla nazione italiana

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo


Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 285 Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con l'ergastolo (1).

(1) Il testo originario comminava la pena di morte.

 

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