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Associazioni sovversive
Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
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Devastazione, saccheggio e strage
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Vilipendio alla nazione italiana
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Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. Articolo aggiunto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59.