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Con una recente sentenza la Sez V della Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il direttore della testata telematica possa essere chiamato a rispondere della diffamazione ex art. 57 cp
Il problema, risolto in senso negativo dalla Suprema Corte, era quello di verificare se la testata telematica potesse essere assimilata alla "carta stampata" cui fa menzione l'art. 57 cp.
Come noto il richiamato art. 57 cp punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisce che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi dei reati; detto articolo fa riferimento espresso alla "carta stampata" e la Suprema Corte ha ritenuto, con questa e ulteriori pronunce, che la nozione di "carta stampata" non possa essere dilatata sino a ricomprendere diversi mezzi di comunicazione come, ad esempio, le trasmissioni televisive.
Su tali rilievi ha basato la propria decisione Cass Pen Sez V n 35511 del 2010 che, analogamente, ha ritenuto estranea alla nozione di "carta stampata" la testata telematica in considerazione del diverso supporto dell'informazione.
Ne consegue, ad avviso della Suprema Corte, che il direttore di testata telematica potrà essere chiamato a rispondere dei reati eventualmente perpetrati a mezzo della testata solo a titolo di concorso ex art. 110 cp o ex art. 113 cp ma non ai sensi dell'art. 57 cp in quanto ciò significherebbe estendere in malam partem la portata dell'art. 57 cp.
La Suprema Corte ha tratto conforto al proprio convincimento dalla Legge n 62 del 7 marzo 2001 che prevede l'obbligo per la testata telematica di registrazione solo ai fini della richiesta delle provvidenze per l'editoria e dalla considerazione in ordine alla problematica esigibilità, da parte del direttore di testata telematica, di una condotta di capillare controllo sui contenuti oggetto di pubblicazione on line.
Cass Pen n 35511 2010
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