Frode fiscale e truffa

Guida al Diritto 7/10 pagg pagg 66 e ss

La Suprema Corte, in una peculiare controversia inerente l'ammissibilità della confisca per equivalente disposta nei riguardi di persona giuridica a mente degli artt del D.Lgs n 231 del 2001 con riferimento ai delitti perpetrati a suo vanatggio da due suoi funzionari apicali indagati per frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato, ha tratto, dall'assorbimento del delitto di truffa aggravata nel delitto di frode fiscale, la necessaria conclusione dell'inammissibilità della confisca per equivalente a carico della persona giuridica pena la violazione del principio di legalità. Escluso il concorso tra la truffa aggravata e la frode fiscale a carico degli indagati in quanto quest'ultimo delitto assorbe il primo per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte si poneva la questione se potesse essere disposta la confisca per equivalente a carico della persona giuridica posto che il delitto di frode fiscale non è incluso tra quelli per i quali è predicabile una responsabilità amministrativa della persona giuridica ex D.Lgs n 231 del 2001. Secondo la sentenza gravata, il fatto che la frode fiscale assorbe la truffa aggravata non esclude che quest'ultimo delitto sia stato commesso in punto di fatto e dunque, considerato che la truffa aggravata è una delle fattispecie per le quali è espressamente contemplata la responsabilità amministrativa della persona giuridica, sarebbe ammissibile la confisca per equivalente nei riguardi della persona giuridica. Le conclusioni sono sconfessate dalla Suprema Corte in quanto, a suo avviso, produrrebbero una violazione del principio di legalità.

Cassazione Penale Ssez. II del 29 settembre 2009  n. 41488
Non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale (art. 2 d.lg. n. 74/00) e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 n. 244/07.

Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima).

In tema di applicazione delle misure cautelari patrimoniali, non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, 244/2007. Questo indirizzo, peraltro, vale sia per la responsabilità penale delle persone fisiche che per quella cosiddetta amministrativa delle persone giuridiche.

Attesa l'impossibilità di concorso tra i reati di frode fiscale e di truffa aggravata, dovendosi quest'ultimo ritenere assorbito nel primo, è da escludere che, con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 244/2007 (che ha esteso l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p. anche al reato di frode fiscale), possa disporsi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" di beni di una società di capitali in relazione alla ipotizzata responsabilità amministrativa di quest'ultima per la medesima condotta asseritamente truffaldina che, contestata alle persone fisiche che avevano agito nell'interesse di detta società, doveva ritenersi penalmente rilevante solo ai fini della sussistenza del reato di frode fiscale.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE                        

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CASUCCI    Giuliano       -  Presidente   -                    
Dott. GENTILE    Domenico       -  Consigliere  -                    
Dott. FUMU       Giacomo   -  rel. Consigliere  -                    
Dott. DAVIGO     Piercamillo    -  Consigliere  -                    
Dott. MANNA      Antonio        -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1)   R.E. N. IL (OMISSIS)
2)   R.G. N. IL (OMISSIS);
3) RIMOLDI DANTE S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 4/2009 TRIB. LIBERTA' DI VARESE, depositata il  12/02/2009;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fumu Giacomo;
lette/sentite  le conclusioni del P.G. Dott. Passacantando  Guglielmo  che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. Albini delegato dall'avv. Borgonovo.

OSSERVA

1. Nell'ambito del procedimento penale a carico di R.E. e R.G. sottoposti ad indagine per i delitti concorrenti di frode fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p., n. 1), veniva disposto dal Gip il sequestro preventivo dei conti correnti della Dante Rimordi s.r.l. - nella quale, a quanto è dato intendere, i predetti svolgevano funzioni apicali - fino alla concorrenza dell'IVA ritenuta evasa, sul presupposto che l'art. 640 cpv c.p., n. 1 e art. 322 ter c.p. ne autorizzassero la confisca per equivalente anche nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
2. Provvedendo sull'appello proposto dai suddetti interessati avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di dissequestro, il tribunale provinciale competente ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. prendeva atto della giurisprudenza di legittimità che esclude il concorso fra il delitto di frode fiscale, che non consentiva all'epoca la confisca per equivalente, e quello di truffa ai danni dello Stato, restando il secondo assorbito nel primo.
3. Rilevava tuttavia che la questione della qualificazione giuridica della condotta esclusivamente sub specie di frode fiscale, con derivante impossibilità di ablazione del tantundem, si ponesse solo con riferimento alla responsabilità penale degli indagati persone fisiche, perchè, con riguardo alla responsabilità amministrativa dell'ente, doveva ritenersi invece che il concorso apparente di norme non potesse "elidere sic et simpliciter la condotta (di truffa aggravata) consumata dai soggetti rivestenti in esso funzioni apicali", con la conseguenza che, essendo comunque configurabile, a causa di detta condotta integrante la truffa, la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, comma 1, doveva mantenersi in suo danno il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sia pur solo sulle somme già vincolate e non sui conti correnti.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione le persone sottoposte ad indagine la Rimoldi s.r.l. denunciando, con due articolati motivi di ricorso, la violazione del D.Lgs. n. 232 del 2001, artt. 2, 5, 19, 24 e 53, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, artt. 1, 15, 332 ter, 640 e 640 quater c.p.; rilevano i ricorrenti come l'assorbimento del delitto di cui all'art. 640 c.p. in quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 abbia determinato l'inapplicabilità della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per l'assenza del reato presupposto e come alla condotta tipica del reato "assorbito" non possa essere attribuito alcun rilievo, in coerenza con il principio di legalità.
5. Il ricorso è fondato.
6. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p., n. 1), dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti - qui pacificamente non ricorrenti - successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, n. 244/2007 (sez. 2^, 11.1.2007, Per rozzi, rv 236126; sez. 2^, 5.6.2008, Pulzella, rv 241110; sez. 2^, 8.5.2008, Pulzella, rv 240910; sez. 3^, 24.9.2008, Canisto, rv 241033).
7. Le conclusioni di siffatto univoco indirizzo giurisprudenziale valgono sia per la responsabilità penale delle persone fisiche che per quella c.d. "amministrativa" delle persone giuridiche.
Il principio di legalità, cui è ispirato l'intero sistema penale nonchè l'ordinamento settoriale della responsabilità degli enti, impedisce infatti che possa "scomporsi" il reato complesso - ovvero qualsiasi altra figura criminosa che ne assorba un'altra, esaurendo in sè l'intero disvalore del fatto - al fine di far derivare, da una parte artificialmente separata della condotta posta in essere ed isolatamente riguardata, quelle conseguente sanzionatorie che solo da essa, e non invece da quella globalmente considerata dalla legge, conseguirebbero.
Il tribunale ha dunque violato il principio di stretta legalità, ritenendo applicabile all'ente una sanzione (quale deve essere considerata la confisca per equivalente) in ordine ad un'ipotesi criminosa (la contestata frode fiscale) che non la contempla; e ciò ha compiuto sia mediante la descritta, ardita in direzione - ai fini elusivi della legge - consistente nel valorizzare esclusivamente gli elementi della truffa aggravata contenuti nel delitto tributario del quale - è bene precisarlo - il legislatore ha escluso finora la natura di reato presupposto della responsabilità degli enti, non avendolo mai inserito nel catalogo contenuto nella sezione 3^, capo I, D.Lgs. n. 231 del 2001; sia ritenendo irragionevolmente (dunque con manifesta illogicità) "scomponibile" il delitto di frode fiscale - al fine di apprezzarne penalmente una sua parte - solo con riguardo alla responsabilità della persona giuridica, avendo viceversa esattamente escluso siffatta creativa operazione ermeneutica nei confronti delle persone fisiche.
8. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 16.9.2008; ordina la restituzione di quanto in sequestro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

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