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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Simulazione di reato
Calunnia
Autocalunnia
False informazioni al pubblico ministero
Falsa testimonianza
Ritrattazione
Patrocinio o consulenza infedele
Evasione
Procurata evasione
Colpa del custode
Esercizio arbitrario ragioni
Subornazione
Art. 374 Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.