Link correlati
Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Simulazione di reato
Calunnia
Autocalunnia
False informazioni al pubblico ministero
Falsa testimonianza
Frode processuale
Patrocinio o consulenza infedele
Evasione
Procurata evasione
Colpa del custode
Esercizio arbitrario ragioni
Subornazione
Art. 376 Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1). Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. (1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.