Ritrattazione

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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)

Omessa denuncia reato

Omissione di referto

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Simulazione di reato


Calunnia

Autocalunnia

False informazioni al pubblico ministero

Falsa testimonianza

Frode processuale

Favoreggiamento

Patrocinio o consulenza infedele

Evasione

Procurata evasione

Colpa del custode

Esercizio arbitrario ragioni

Subornazione

Art. 376 Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1). Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. (1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

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