Furto in abitazione – furto con strappo

Articolo  624/Bis   c.p. Furto in abitazione e furto con strappo (1).

[I]. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
[II]. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
[III]. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

(1) Articolo inserito dall'art. 22l. 26 marzo 2001, n. 128.


Cassazione Penale  Sez. IV del 23 gennaio 2007 n. 34216
Attesa la continuità normativa tra le preesistenti fattispecie di furto aggravato in appartamento o con strappo e quelle introdotte dall'art. 624 bis c.p., è applicabile ai minorenni accusati di tentato furto in abitazione la misura della custodia cautelare di cui agli art. 380, comma 2 lett. e) bis, c.p.p e 23 d.P.R. 448/1988.

Poiché deve ritenersi che al minorenne autore di tentato furto con effrazione in abitazione sia applicabile la misura della custodia cautelare, va annullata con rinvio al giudice "a quo" l'ordinanza con la quale il tribunale per i minorenni ha negato la convalida dell'arresto in flagranza proprio sul presupposto dell'inapplicabilità nella specie della custodia cautelare.


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