La frode in commercio

L'art. 515 cp individua il delitto della frode in commercio nel comportamento di chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita,. La pena è quella della reclusione fino a due anni unitamente a pena pecuniaria. Costituisce poi un'ipotesi di specie di frode in commercio quella di cui al successivo art. 516 cp a mente del quale chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
In giurisprudenza si è molto dibatuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare un tentativo di frode in commercio. Al riguardo, in particolare, il punto nevralgico dell'accertamento ineriva al requisito dell'idoenità prescrito dall'art. 56 cp.
In particolare, la latitudine delle decisioni delle Corti di legittimità spazia da un orientamento, a dire il vero risalente, secondo il quale sarebbe necessario, per dirsi integrata la fattispecie di frode in commercio tentata, che vi sia stato un tentativo di contrattazione con il pubblico, come nel caso di consegna del menu nel quale non siano indicati gli alimenti effettivamente surgelati ad un orientamento secondo il quale sarebbe, invece, sufficiente all'uopo, la seplice esposizione della merce con indicazioni idonee alla frode sulle relative confezioni (si tratta dell'orientamento attualmente dominante).
In senso, poi, ancora più rigoroso, si è affermato che, nel concorso di taluni ulteriori indici sintomaici, anche la semplice detenzione in magazzino di merce con segni contraffatti può integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio.

Per la tesi della necessità di un inizio di contrattazione per la configurazione del tentativo di frode in commercio

Cassazione Penale  Sez. III del 25 settembre 2002  n. 37569
La mera detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande non integra il reato di tentata frode in commercio, di cui agli art. 56 e 515 c.p., atteso che a tale fine si rende necessario un inizio di pattuizione con un cliente determinato, come l'effettiva consegna del menù non riportante tale condizione per alcuni degli alimenti.
Non vale a costituire reato di frode nell'esercizio del commercio, neppure a livello di tentativo, il solo fatto che il responsabile della gestione di un pubblico esercizio detenga nel congelatore prodotti alimentari congelati o surgelati non indicati come tali nel menù, quando quest'ultimo non sia stato ancora consegnato ad un determinato avventore, con il quale si sia quindi instaurato, in tal modo, un rapporto concreto con un inizio di trattativa.
La mera detenzione da parte ai un ristoratore di cibi surgelati non indicati come tali nel menù non può ancora considerarsi atto univocamente diretto alla consegna dell'"aliud pro alio", essendo necessario, ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio, che si sia verificato un inizio di pattuizione tra il soggetto attivo ed un acquirente determinato.
La detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati, non indicati come tali nella lista delle vivande, non integra il reato di tentata frode in commercio ove manchi un inizio di pattuizione con un cliente determinato che si concretizza all'atto dell'effettiva consegna del menù non riportante lo stato di conservazione degli alimenti.

Per la tesi della necessità e sufficienza dell'esposizione al pubblico delle merci ai fini del tentativo della frode in commercio

Cassazione Penale  Sez. Un. del  25 ottobre 2000 n. 28
Integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per l'assenza del requisito dell'univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico)
La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Per la tesi della possibilità di un'incriminazione per tentativo di frode in commercio anche in ipotesi di mera detenzione in magazzino di merce con segni contraffatti
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