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Si indicano con il termine di offendicula tutti gli accorgimenti realizzati per la tutela del diritto di proprietà ed atti a cagionare un'offesa a chi intenda violare, con la propria condotta, il diritto di proprietà medesimo.
La giurisprudenza penale ha ricondotto gli offendicula nell'alveo della scriminante di cui all'art. 51 cp a condizione che sussistano i requisiti della proporzionalità dell'offesa e della loro visibilità.
E', cioè, necessario che la potenzialità offensiva degli offendicula sia limitata in ordine alla capacità offensiva, da una parte, e non indiscriminata in relazione ai destinatari dall'altra.
In tale ultima prospettiva, è, dunque, necessario che il soggetto non offensore sia messo in grado di riconoscere l'esistenza degli offendicula e non corra il rischio di subire lesioni inavvertitamente.
La giurisprudenza ha ricondotto, come già chiarito, gli offendicula nell'ambito della scriminante di cui all'art. 51 cp escludendo per contro la loro riconduzione nell'alveo della legittima difesa stante l'assenza dell'attualità del pericolo (in tal senso, si veda Cassazione Penale del 24 gennaio 1990).
Con riferimento al giudizio di proporzionalità tra la capacità offensiva degli offendicula, gli interessi potenzialmente lesi ed il livello della lesione da una parte ed il diritto di proprietà dall'altro, la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.