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I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
Sono stati ipotizzati diversi criteri di carattere sostanziale per distinguere i delitti dalle contravvenzioni.
Secondo una prima tesi, mentre i delitti punirebbero fatti produttivi di danno, le contravvenzioni punirebbero fatti produttivi di pericolo. Si è, tuttavia, replicato che la sussistenza di numerose eccezioni, sia da una parte (contravvenzioni di danno) che dall'altra (delitti di mero pericolo) non consente di assumere tale criterio come valido in via assoluta a fini discretivi.
Altri autori hanno sottolineato come i delitti punirebbero fatti che offendono la sicurezza del privato e della società mentre le contravvenzioni avrebbero la finalità di promuovere il pubblico bene.
Secondo un'ulteriore teoria delitti e contravvenzioni si distinguerebbero in quanto i primi sarebbero volti alla tutela delle condizioni primarie dell'esistenza e le seconde alla tutela delle condizioni secondarie.
In effetti ogni tesi che abbia tentato di individuare un criterio generale discretivo tra delitti e contravvenzioni si è scontrata con l'evidenza della sussistenza di numerose eccezioni che rendevano il criterio stesso inidoneo a rappresentare una guida certa a fini classificatori.
Il solo criterio certo di distinzione è quello formale della diversa specie di pene ad essi collegate ex artt. 17 e 39 cp. Le pene principali per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa mentre le pene principali per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
La riconduzione di un fatto di reato nell'alveo dei delitti o delle contravvenzioni comporta diverse conseguenze sotto il piano della disciplina giuridica.
Tra le principali differenze di disciplina, si evidenzia che, salvo specifiche eccezioni, sotto il profilo psicologico, tutte le contravvenzioni sono punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa mentre, per i delitti, vale il princpio inverso. dell'eccezionalità della responsabilità a titolo diverso dal dolo.
Il tentativo ed il reato politico sono configurabili solo con riferimento ai delitti con esclusione, dunque, delle contravvenzioni.
Ancora, i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato sono, salva l'eccezione di cui all'art. 7 cp n. 5, soltanto i delitti.
Alcune circostanze di reato, poi, sono applicabili solo ai delitti con esclusione delle contravvenzioni.
Ulteriori differenze si riscontrano con riferimento all'applicazione delle norme in materia di prescrizione, oblazione e misure di sicurezza nonchè con riferimento all'abitualità ed alla professionalità nel reato.