Nell'ipotesi in cui il fatto tipico di reato sia stato, in concreto, posto in essere da un animale, il presupposto per la configurabilità di una responsabilità penale è che sussista un rapporto di custodia anche di mero fatto tra una persona e l'animale medesimo e la fonte della responsabilità è l'omessa custodia ex art. 40 cp capoverso. Ove difetti, in concreto, tale individuabile forma di rapporto di custodia, il fatto sarà ascrivibile a caso fortuito sicchè non sarà configurabile alcuna responsabilità penale in relazione al fatto di reato, a nulla rilevando la sottostante situazione proprietaria.
Per il fatto di reato che si realizza attraverso l'azione di animali, risponde, dunque, chi ha la custodia su di essi, a titolo doloso ove li abbia aizzati o a titolo di colpa (sempre che il reato commesso sia, a tale titolo, addebitabile) ove abbia violato il proprio dovere di diligenza nella custodia.
Per il fatto di reato che si realizza attraverso l'azione di animali, risponde, dunque, chi ha la custodia su di essi, a titolo doloso ove li abbia aizzati o a titolo di colpa (sempre che il reato commesso sia, a tale titolo, addebitabile) ove abbia violato il proprio dovere di diligenza nella custodia.