La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

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Articolo di Ciro Cardinale

di commento sul D.Lgs. n. 231/2001, su diritto.it

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che affronta, in chiave pratica, gli adempimenti d’impresa conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001. In particolare, l’articolo si sofferma su: codice etico, protocolli, l’organismo di vigilanza

 

 
ha disciplinato in maniera organica la materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riferimento ai fatti di reato commessi dai propri dipendenti.
 
Si è subito dibattuto in ordine alla natura della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche così come disciplinata dal decreto e si è osservato che la stessa sarebbe un tertium genus di responsabilità che si collocherebbe tra quella penale e quella amministrativa.
 
Ad ogni modo, a prescindere da questioni di inquadramento generale, i principi che governano attualmente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sono, in gran parte, mutuati dal diritto penale.
 
Così, il decreto disciplina la legalità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in guisa del tutto analoga a quella penale per le persone fisiche. Le persone giuridiche non possono rispondere amministrativamente per fatti di reato commessi dai propri dipendenti se tale responsabilità e le sanzioni amministrative ad essa connesse non siano state previste da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Inoltre, le persone giuridiche non possono subire sanzioni amministrative (e se le stesse sono state inflitte ne cessa l'esecuzione), qualora la responsabilità amministrativa, esistente al momento della commissione del fatto, non sussista più al momento della concreta inflizione della sanzione o della sua successiva esecuzione. Ove la legge che prevede la responsabilità amministrativa della persona giuridica al momento della commissione del fatto e quella vigente al momento della concreta inflizione della sanzione siano diverse, si applica quella che prevede le conseguenze sanzionatorie di minore entità per la persona giuridica salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile ed a condizione che non si tratti di leggi eccezionali o temporanee.
 
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 fissa, poi, i presupposti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Si richiede, così, che il fatto di reato sia stato rivolto a vantaggio della persona giuridica o che sia stato commesso nel suo interesse; a tale condizione la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste:
 
sia se il fatto di reato sia stato commesso da persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o che esercitano, anche di fatto, il controllo o la gestione sulla persona giuridica;

sia se il fatto sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle prime.
 
La responsabilità della persona giuridica, inoltre, sussiste, a condizione che il fatto sia stato commesso nel suo interesse o sia stato rivolto a suo vantaggio, anche laddove l'autore del reato non sia stato identificato ed anche laddove il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.
 
Con riferimento ai tipi di sanzioni previste, l'art. 9 del decreto individua sanzioni pecuniarie ed interdittive, nonchè la confisca e la pubblicazione della sentenza.
 
Tra le sanzioni interdittive vi sono:
 
l'interdizione dall'esercizio di un'attività,
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
 
Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede il sistema delle quote di valore variabile da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Nella concreta inflizione della sanzione pecuniaria il Giudice, nello stabilire il numero delle quote, deve considerare il grado di responsabilità ascrivibile alla persona giuridica, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze e per prevenire nuovi fatti illeciti mentre, nello stabilire il valore della singola quota, deve tenere conto della dimensione della persona giuridica e delle sue condizioni economiche.
 
Ai fini dell'inflizione delle sanzioni interdittive, è necessario che:
la sanzione stessa sia prevista in relazione al fatto di reato commesso,
la persona giuridica abbia tratto un profitto di rilevante entità,
il reato sia stato commesso da persone in posizione apicale o, se sottoposte all'altrui direzione, la commissione dell'illecito sia ascrivibile a disfunzioni organizzative o vi sia stata reiterazione.
 
I fatti di reato per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sono individuati dagli artt. 24 - 26 del decreto e sono:
la malversazione ai danni dello Stato ex art. 316 bis cp,
l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato ex art. 316 ter cp,
la truffa in danno dello Stato o di ente pubblico ex art. 640, comma 2, n. 1 cp,
la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cp,
la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640 ter,
i delitti di corruzione e concussione.
 
Ulteriori ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persona giuridiche sono state previste da leggi successive: con il D.L. n. 350 del 2001, essa è stata prevista in relazione a delitti contro la fede pubblica (falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo), con il D.Lgs. n. 61 del 2002, in relazione a taluni reati societari, con la L. n. 7 del 2003 in relazione a delitti con finalità di terrorismo, con la L. n. 62 del 2005 in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, con la L. n. 7 del 2006 in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis cp per le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, con la L. n. 146 del 2006 in relazione alla commissione di reati transnazionali come l'associazione per delinquere, quella di stampo mafioso, il riciclaggio, il traffico di migranti.
 
Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione degli anzidetti reati nelle forme del tentativo, inoltre l'ente non risponde ove abbia impedito la commissione dell'azione o la realizzazione dell'evento costitutivi del fatto di reato.
 
Ove, nello svolgimento di una medesima attività o con un'unica azione, siano commessi più fatti di reato in relazione ai quali sia prevista la responsabilità amministrativa della persona giuridica si applica la sanzione pecuniaria più grave aumentata fino al triplo entro il limite massimo della somma delle sanzioni previste per i singoli illeciti commessi. Con riferimento alle sanzioni interdittive, invece, si applica quella prevista per l'illecito più grave.
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