I reati d'azione ed i reati omisivi propri ed impropri

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A livello di classificazione generale, tra le categorie dei reati in riferimento alla tipologia di condotta, una prima distinzione è quella tra i reati di azione ed i reati omissivi.
 
I reati di azione sono quelli che possono essere realizzati solo attraverso un'azione (si pensi, ad esempio, alla rapina); per converso i reati di omissione propri sono quelli che possono essere realizzati solo attraverso un'omissione (si pensi, ad esempio, all'omissione di atti d'ufficio).
 
La distinzione tra reati di azione e reati di omissione, non è atta a ricomprendere la fitta trama di reati che possono realizzarsi sia mediante azione che mediante omissione (si pensi al reato di omicidio).
 
Con riferimento al reato omissivo, occorre ulteriormente distinguere tra i reati omissivi propri, per la cui ricorrenza è necessario e sufficiente che l'autore ometta di tenere la condotta penalmente doverosa sulla base della norma penale, al ricorrere dei presupposti di fatto indicati dalla norma medesima e scaduto il termine esplicito od implicito per porre in essere l'azione doverosa ed i reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione) che si caratterizzano per il fatto che l'autore, con la propria omissione di un comportamento doveroso tipico o atipico, cagiona un dato evento penalmente rilevante (ulteriore distinzione è quella tra i reati omissivi impropri derivanti da un'unica norma incriminatrice - es. art. 659 cp - ed i reati che risultano dalla combinazione di una norma incriminatrice di un fatto di reato commissivo e la clausola generale di cui all'art. 40 cp, secondo comma).

A livello definitorio e di classificazione generale, si usa, poi, distinguere i reati a forma libera ed i reati a forma vincolata a seconda che, per la loro realizzazione, sia necessario tenere un comportamento tipizzato dalla norma penale ovvero una condotta non tipizzata causativa di un evento tipico.
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