Il concorso di reati

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Concorso di reati

Il concorso di reati si verifica allorchè l'agente, con un'unica azione od omissione o con una pluralità di azioni od omissioni violi la stessa o diverse disposizioni penali incriminatrici; nel primo caso si avrà il concorso formale, nel secondo caso si avrà il concorso materiale dei reati (o, nel caso in cui la pluralità di azioni od omissioni siano esecutive dello stesso disegno criminoso, reato continuato). Concorso formale (e reato continuato) e concorso materiale prevedono risposte sanzionatorie diverse in considerazione del ritenuto minor disvalore penale della condotta unitaria violatrice di diverse disposizioni penali (o della pluralità di condotte avvinte da disegno unitario), rispetto ad una pluralità di azioni integranti, ciascuna, un fatto di reato autonomo.

Il concorso materiale di reati

Il concorso materiale di reati non è espressamente contemplato dal codice che ne disciplina esclusivamente la risposta sanzionatoria, agli artt. 73 (nel caso in cui le pene da applicare siano della stessa specie) e 74 e 75 (ove le pene da applicare siano di specie diversa).
 
Il concorso materiale si caratterizza per la compresenza di una pluralità di condotte, ciascuna integrante gli elementi materiali di altrettanti autonomi reati e ciascuna sorretta da autonoma volizione.
 
L'autonomia di ciascuno dei reati è causa della maggiore asprezza della risposta sanzionatoria che è riassunta dal noto brocardo tot crimina tot poenae.
 
In caso di concorso materiale, dunque, il Legislatore prevede che la pena sia, ove possibile, unica e risultante dalla sommatoria delle pene previste per ciascun reato.
 
La disciplina del concorso materiale di reati può trovare applicazione, sia allorchè i diversi episodi criminosi siano giudicati nel medesimo processo, sia allorchè si tratti di dare esecuzione a due o più giudicati, sia, infine, allorchè, con riferimento ad uno o più reati si siano già formati giudicati ed occorra applicare una nuova sanzione penale a carico del medesimo soggetto per fatti in precedenza commessi.
 
In ogni caso, la rigorosa previsione del tot crimina tot poenae è temperata da alcuni limiti previsti dagli artt. 78, 79 e, con riferimento all'ergastolo, dall'art. 72. In particolare, viene previsto che la pena detentiva, da sola o unitamente a quella dell'arresto, non possa eccedere i 30 anni e che, nel caso di cui all'art. 73, la pena da applicarsi non possa, in ogni caso, eccedere il quintuplo della pena prevista per il reato più grave (il limite per l'arresto, nel caso previsto dall'art. 73 cp è quello dei sei anni).
 
E' stato osservato che l'ampliamento dell'ambito applicativo del reato continuato a finito per ridurre lo spazio d'applicazione del concorso materiale dei reati che, oggi, rappresenta un istituto che trova applicazione soprattutto in sede esecutiva.

Il concorso formale di reati

Il concorso formale di reati si verifica allorchè un soggetto, con un'unica azione od omissione violi, più volte, la stessa disposizione di legge incriminatrice o diverse disposizioni di legge incriminatrici. In tal caso, la risposta sanzionatoria è quella del cumulo giuridico, viene, cioè, applicata la pena prevista per il reato più grave commesso aumentata fino al triplo.
 
Il concorso formale si distingue, poi, in:
 
concorso omogeneo, allorchè la disposizione incriminatrice violata ripetutamente sia unica;
 
concorso eterogeneo, allorchè le disposizioni incriminatrici violate siano plurime. 

Il problema di maggiore rilevanza, con riferimento al concorso formale di reati, è comprendere quando si sia in presenza di una pluralità di reati distinguendo tale ipotesi da quella in cui il reato commesso sia, in realtà, unico sussistendo, nonostante l'apparente pluralità di atti idonei ad offendere o la pluralità di persone offese, unicità d'offesa al bene giuridico protetto dalla norma penale.

Tra i criteri proposti da dottrina e giurisprudenza per escludere il concorso formale di reati in fattispecie caratterizzate da una pluralità di atti idonei ad offendere o da una pluralità di soggetti passivi vi sono quello della contestualità, in ogni caso richiesta per poter parlare di unicità della condotta e quello della natura del bene offeso.

In particolare è stato sottolineato che:
 
laddove la pluralità di atti sia posta in essere nel medesimo contesto spazio temporale ai danni della stessa persona, la condotta sarà unica ed offensiva di un unico bene giuridico non essendo, dunque, configurabile il concorso formale;
 
laddove la condotta offenda contemporaneamente soggetti passivi distinti ma sia realizzata nel medesimo contesto spazio temporale:

ove offenda beni altamente personali integrerà il concorso formale di reati;
 
ove offenda beni non altamente personali, integrerà un unico fatto di reato (si pensi, ad esempio, se, nel corso di un unica fattispecie di furto, siano asportati beni appartenenti a diversi soggetti).
 
Ulteriore questione relativa al concorso formale di reati attiene alle norme che contemplino diverse azioni alternative offensive, le cc.dd. norme penali miste (si pensi al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 cp che punisce la condotte della distruzione, della dispersione, del deterioramento e del rendere inservibile. Con riferimento a tali fattispecie, di reato, si sostiene che la contemporanea realizzazione di due o più delle condotte individuate dalla norma non sia idonea a realizzare una pluralità di offese al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, sicchè si applicherà la pena prevista per un unico reato. Ove, invece, la norma penale, in realtà, incrimini diverse condotte, ciascuna idonea ad offendere, la commissione contestuale o successiva di due o più condotte, tra quelle elencate dalla norma, determinerà l'applicazione delle norme sul concorso (materiale o formale) di reati. Si tratterà, dunque, di compiere un'operazione esegetica sulla norma e di interpretarne la portata.

Con riferimento al momento psicologico caratterizzante il concorso formale, secondo parte della dottrina e la giurisprudenza, l'autore, a fronte di una condotta unitaria, dovrebbe rappresentarsi e/o volere, ciascun fatto di reato, in tutti gli elementi costitutivi. Si avrebbe, cioè, unicità di condotta e pluralità di volizioni.
 
Altra dottrina ha preferito descrivere diversamente l'elemento psicologico del concorso formale di reati sottolineando come, in realtà, non si abbia una pluralità di volizioni diverse ma la volontà di un'unica condotta con evento (materiale o giuridico) plurimo. 

Con riguardo alla struttura del concorso formale, si ritiene che esso sia da considerarsi reato unico solo ai fini della pena mentre, sotto il profilo dell'applicazione di istituti come la prescrizione o la concessione del decreto di amnistia, ciascun reato vada considerato autonomamente.


Art. 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo (1) .
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
(1 )La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.

Art. 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se piu' reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto e' eseguita per ultima.

Art. 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Se piu' reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

aRT 78 Limiti degli aumenti delle pene principali.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni, per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) 15.493 euro per la multa e 3.098 euro per l'ammenda; ovvero 64.557 euro per la multa e 12.911 euro per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

ART 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte [30, 31];
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Art. 81 Concorso formale. Reato continuato
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
 
Risorse sul web
 

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