La struttura del reato continuato

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Il reato continuato è contemplato dall'art. 81 cp che sottopone al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per il concorso formale di reato (e, cioè, la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo) la condotta di chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Il reato continuato è caratterizzato, sotto il profilo strutturale da:
 
una pluralità di azioni od omissioni da realizzarsi anche in tempi diversi;
 
l'identità del disegno criminoso che deve legare le diverse azioni ed omissioni poste in essere;
 
la pluralità di violazione della stessa o di diversa disposizione di legge incriminatrice.
 
Con riferimento alla pluralità di azioni od omissioni, la principale questione, comune a quella relativa al concorso formale di norme, è quella di distinguere il caso in cui si sia in presenza di una pluralità di azioni ed omissioni autonomamente rilevanti sotto il profilo penale dal caso in cui si sia in presenza di una pluralità di atti costitutivi di un'unica condotta (si pensi al caso in cui si pongano, contestualmente, in essere diversi atti di sottrazione nel contesto di un unico episodio di furto).
 
Il reato continuato, sul presupposto che sussista l'identità del disegno criminoso, può riunire anche fatti cronologicamente distanti e, tuttavia, onde cogliere il legame logico tra i diversi fatti di reato commessi, è evidente che il fattore temporale assumerà una particolare valenza indiziaria.

I problemi interpretativi e pratici di maggior momento si appuntano sull'individuazione della nozione del medesimo disegno criminoso. Secondo una prima tesi, infatti, vi sarebbe la necessità della preliminare rappresentazione, anche se non con tutti i dettagli della relativa attività esecutiva, di tutti i reati avvinti dal legame della continuazione. Secondo altra tesi, invece, poterbbero essere ricompresi, nell'ambito di analogo reato continuato, anche quei fatti, non preventivamente programmati e previsti, che siano, tuttavia, diretti al raggiungimento del medesimo scopo. In ogni caso, sussiste sostanziale unitarietà di vedute sul fatto che non è necessario rappresentarsi anche i dettagli dell'azione criminosa e che il disegno unitario debba nascere prima della commissione del primo dei fatti di reato avvinti dalla continuazione.
 
La necessità di un disegno criminoso unitario porta, secondo la tesi prevalente, ad escludere che il reato continuato possa riguardare anche reati colposi e, tuttavia, in senso critico, si è osservato che la consapevole violazione di una pluralità di norme cautelari nell'erronea convinzione dell'impossibilità di realizzazione dei risultati offensivi che, successivamente, si verificano potrebbe integrare gli estremi del reato continuato colposo, ove la violazione di tali norme cautelari, sia la risultante di uno specifico disegno (si pensi al caso dell'imprenditore che, per risparmi di costi, decida consapevolmente di non rispettare alcune norme antinfortunistiche).
 
E' comunemente ammesso, invece, il reato continuato con riferimento alle fattispecie contravvenzionali.
 
Con riferimento alla pluralità di violazioni di legge, occorre sottolineare che l'attuale versione del reato continuato è il risultato della modifica apportata dal D.L. n. 99 del 11 aprile 1974 (conv. dalla L. n. 22 del 7 giugno 1974) in quanto, in precedenza, il reato continuato si reiferiva solo alla violazione della stessa disposizione di legge incriminatrice. Nella sua formulazione attuale, infatti, secondo parte della dottrina, sarebbe più corretto parlare di continuazione di reati o, così come con riguardo al concorso formale, di un reato continuato omogeneo come distinto dal reato continuato eterogeneo.
 
Un particolare problema applicativo è quello di stabilire cosa accada se, dei diversi fatti di reato avvinti dal vincolo della continuazione, taluno sia stato già giudicato con sentenza ed altri debbano essere sucecssivamente valutati.
 
Si è posta, cioè, la questione se, con riferimento al secondo, potesse applicarsi il regime del cumulo giuridico previsto per il reato continuato ed a quali condizioni. Da sempre si era ritenuto che il cumulo giuridico potesse concedersi se il reato già giudicato fosse quello più grave mentre si escludeva che tale regime sanzionatorio potesse essere applicato ove, ad essere già giudicato, fosse stato uno dei reati satellite.
 
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 1987 affermando che nemmeno l'intangibilità del giudicato può arrecare un ingiusto sacrificio al condannato con la conseguente dilatazione dell'ambito d'applicazione del cumulo giuridico. Il legislatore ha, peraltro, raccolto le indicazioni della Consulta con l'art. 671 cpp che prevede la possibilità, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, che il condannato o il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato , sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
 
Con riguardo alla struttura del reato continuato, si ritiene che esso sia da considerarsi reato unico solo ai fini della pena mentre, sotto il profilo dell'applicazione di istituti come la prescrizione o la concessione del decreto di amnistia, ciascun reato vada considerato autonomamente.

art 671 cpp Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale.
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Art. 81 Concorso formale. Reato continuato
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

 
 Risorse sul web
 

Il reato continuato su wikipedia

Il reato continuato approfondimenti di diritto sostanziale e processuale di Giuseppe Pannunzio

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