La nozione di mare territoriale è, in linea generale, contenuta nell'art. 2 del codice della navigazione che fissa quale criterio generale quello della distanza delle dodici miglia marine dalla costa. La nozione di mare territoriale, in ambito penale, individua l'area del mare da assoggettare, secondo il principio di territorialità di cui agli art. 3 e 6 cp, alla legge penale italiana.
Deve, peraltro, rimarcarsi che, con riferimento a fatti di reato commessi a bordo di navi battenti bandiera estera che percorrano la zona di mare territoriale, l'assoggettamento alla legge penale italiana è subordinato, per principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti, alla circostanza che il fatto di reato turbi la sicurezza locale e la pacifica convivenza della comunità italiana.
Mare territoriale
Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.