Articoli collegati su diritto penale
il principio d'irretroattività
il principio della sufficiente determinatezza
la sentenza n 364 del 1988 della Coret Cost
La funzione del principio di legalità è la tutela dei cittadini nei confronti del potere esecutivo e del potere giudiziario.
Nè il potere esecutivo con i propri provvedimenti, nè il Giudice con le proprie sentenze possono, infatti, individuare reati e sanzioni, essendo questo un compito cui è demandato esclusivamente il potere legislativo.
Nè il potere esecutivo con i propri provvedimenti, nè il Giudice con le proprie sentenze possono, infatti, individuare reati e sanzioni, essendo questo un compito cui è demandato esclusivamente il potere legislativo.
Il principio di legalità, a sua volta, si articola nel principio della riserva di legge secondo cui solo la legge dello Stato può individuare reati e le relative sanzioni, nel principio di tassatività e di sufficiente determinatezza che impone che la legge descriva i reati in maniera chiara e precisa, nonchè fatti che possano essere oggeto di prova nel processo (al riguardo, la Consulta con sentenza del 1981, ebbe modo di dichiarare l'incostituzionalità del delitto di plagio in quanto i fatti non potevano essere provati nel processo attesa l'incapacità della scienza e dell'esperienza ad offrire strumenti per provare i fatti descritti dalla fattispecie penale).
Ulteriore tassello del principio di legalità è il divieto di analogia in malam partem.
Si interseca con il principio di legalità senza coincidere con esso, il principio di irretroattività che ha l'obiettivo di porre il cittadino al riparo di possibili sopraffazioni del potere legislativo.
La fonte costituzionale di riferimento del principio di legalità e di quello irretroattività è l'art. 25 Cost. Il principio di irretroattività e il principio di legalità, tuttavia, pur intersecandosi ed affondando nella medesima fonte costituzionale, presentano una reciproca autonomia concettuale.
Il principio di legalità, infatti, impone che sia la legge a prevedere il reato nella sua parte precettiva, la pena e le misure di sicurezza; vi è, dunque, una legalità del reato, una legalità della pena ed una legalità della misura di sicurezza.
L'oggetto del principio di irretroattività è costituito, invece, dal reato e dalla pena, con l'esclusione delle misure di sicurezza che, a mente dell'art. 200 cp, si applicano ove esistenti al momento della loro esecuzione. La diversità del campo applicativo del principio di legalità e di quello di irretroattività dimostra la loro autonomia concettuale nell'ambito del diritto penale.
Il principio di legalità ed il principio di irretroattività riguardano, peraltro, anche l'illecito amministrativo (si pensi alla Legge n. 689/81 o al D.Lgs. n. 231 del 2000 sulla responsabilità amministrativa degli enti); si tratta, tuttavia, di norme di legislazione ordinaria, derogabili da legge ordinaria, salvo il rispetto dell'art. 3 Cost (di recente, allorchè il Legislatore, per breve tempo, abolì la misura contravvenzionale relativa al rifiuto di sottoporsi alla prova dell'etilometro il reato fu trasformato in illecito amministrativo ed esso fu applicato anche alle fattispecie pregresse).
In via generale, poi, il principio di irretroattività della legge è prescritto anche dall'art. 11 delle preleggi ma, per ciò che non concerne i reati e le pene, il legislatore può derogarvi.
Con riferimento alle ripercussioni dei mentovati principi sul sistema, avendo di mira la pena come strumento di prevenzione generale, è evidente come tale risultato possa essere conseguito solo rispettando i principi di legalità e di irretroattività, nel senso che il fatto di reato deve essere descritto con precisione e da norma entrata in vigore prima della commissione del fatto criminoso perchè possa svolgere una qualche efficacia deterrente rispetto alla commissione di illeciti penali.
Sempre sotto il profilo delle ripercussioni sul sistema, deve, altresì, sottolinearsi come il principio di legalità e il principio di irretroattività abbiano delle conseguenze sul principio di colpevolezza; come, infatti, puntualizzato dalla sentenza n. 364 del 1988 , investita della questione della legittimità dell'art. 5 del cp, non è possibile responsabilizzare una persona sotto il profilo penale se non possa essergli mosso un rimprovero almeno a titolo di colpa ed un rimproverso siffatto non è concretamente ipotizzabile se non vi sia legge preesistente e precisa - se, viceversa, il testo di legge è oscuro, il soggetto non è rimproverabile e non può quindi considerarsi responsabile penale.