Con riferimento al rapporto di causalità, nell'ambito del diritto penale, ulteriori teorie che sono state elaborate per apportare i necessari correttivi alla teoria condizionalistica che aveva mostrato la sua inidoneità, da una parte, ad escludere il rapporto di causalità medesimo ogni qual volta l'evento, pur dipendente da una determinata condotta sulla base di un giudizio di causalità naturale (e sulla scorta dell'applicazione del c.d. giudizio controfattuale), si presentasse, tuttavia, come conseguenza eccezionale e/o non prevedibile di quella condotta e, dall'altra, a formulare un giudizio di causalità in tutti quei casi in cui il legame tra determinate condotte e determinati eventi non fosse certo ma solo statisticamente probabile (sono, al riguardo, noti i casi del talidomide e delle macchie blu, il primo un medicinale produttivo di malformazioni congenite nei figli con riferimento al quale non fu possibile fornire una spiegazione scientifica del rapporto di causalità, ed il secondo caratterizzato dalla ricorrenza di manifestazioni cutanee in una determinata zona come conseguenza dell'emissione di fumi da parte di una fabbrica).
Onde individuare il rapporto di causalità nei casi dubbi o al fine di escluderlo nei casi in cui il nesso condizionalistico finirebbe per dilatare eccessivamente l'ambito dei fatti penalmente rilevanti, sono state elaborate le teorie della sussunzione sotto leggi sceintifiche e quella dell'imputazione obiettiva dell'evento.
Secondo la prima delle menzionate teorie sussiste un rapporto di causalità penalmente rilevante tra la condotta e l'evento ogni qual volta essa costituisca, secondo la migliore scienza del momento storico, causa dell'evento medesimo nel senso che, escludendo la medesima condotta, verrebbe meno, con alto grado di probabilità, in applicazione delle leggi della migliore scienza del momento, anche l'evento di reato.
La teoria della sussunzione sotto leggi sceintifiche, dunque, al fine di individuare un rapporto di causalità tra condotta ed evento, va alla ricerca, di volta in volta, della legge di copertura; tale legge di copertura non deve stabilire, con certezza, il nesso tra condotta ed evento, essendo possibile il ricorso a parametri statistici che garantiscano, con alto grado di probabilità, la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta e l'evento costitutivo del reato. Tale verifica viene effettuata anche con riferimento al reato omissivo, laddove, ipotizzando che venga posta in essere la condotta doverosa omessa, sulla base della legge di copertura, si formula un giudizio prognostico sulla permanenza dell'evento offensivo.
La teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento mira ad escludere la sussistenza del rapporto di causalità in relazione a quegli antecedenti dell'evento di reato che, pur avendo causato sul piano meramente materiale l'evento medesimo, si presentino come cause dell'evento stesso solo per effetto di un decorso causale assolutamente atipico. La teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento si presenta, dunque, come una versione aggiornata della teoria della causalità adeguata ed è stata elaborata con le medesime finalità di quella. Per tale teoria, un antecdente può essere causa dell'evento soltanto se abbia incrementato il rischio del verificarsi dell'evento o se tale evento sia stato la concretizzazione del rischio che la norma penale violata intendeva prevenire.
Con riferimento a questa seconda articolazione della teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, si è, tuttavia, osservato, da una parte, che la difficoltà maggiore risulta quella dell'individuazione della ratio della norma necessaria per individuare il rischio che la norma medesima mira a prevenire e, dall'altro, che essa finisce per trasformare tutti i reati di evento in reati di pericolo e, se ciononostante, sul versante del reato commissivo, si determina una riduzione dell'area del penalmente rilevante, in relazione ai reati omissivi si potrebbe produrre un effetto contrario.