Art. 646 Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata. Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.
L'appropriazione indebita è il delitto che commette chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Sotto il profilo sanzionatorio, l'appropriazione indebita è punita con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1030 euro.
L'interesse protetto dall'appropriazione indebita è il diritto di proprietà o il diritto reale minore il cui effettivo titolare subisce l'illecita interversione della situazione possessoria da parte dell'autore del reato.
Soggetto attivo può essere chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa mobile altrui.
L'elemento cruciale della fattispecie criminosa dell'appropriazione indebita è la situazione di possesso che è anche idonea a distinguere tale fatto di reato dal furto. Il possesso dell'appropriazione indebita è diverso dall'omologa situazione di diritto civilistica in quanto comprende ogni situazione giuridica concretantesi nella facoltà di disposizione della cosa al di fuori dalla sfera di vigilanza del proprietario; in tal senso essa abbraccia anche la detenzione, intesa nel senso civilistico, ove esercitata fuori di tale sfera di vigilanza (si pensi alla detenzione qualificata del comodatario).
Il possesso può fondarsi su qualsivoglia titolo giuridico ma non può originare dal reato in quanto non sarebbe, in tale ipotesi, configurabile l'interversione del possesso che costituisce il nucleo fondamentale dell'appropriazione indebita. Per la medesima ragione il titolo della situazione possessoria non deve essere idoneo al trasferimento della proprietà (è da escludersi, ad esempio, che, in ipotesi di vendita con patto di riscatto, sia configurabile il reato di appropriazione indebita).
Si è posta in giurisprudenza la questione se il mancato versamento alla Cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività integri tale ipotesi di reato. La questione originava, naturalmente, dalla possibilità di configuare le somme non versate come di proprietà del lavoratore e l'omesso versamento delle stesse come condotta appropriativa di denaro altrui. Il presupposto dell'altruità è stato escluso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n 1327 del 19 gennaio 2005, con la conseguenziale esclusione della fattispecie di reato dell'appropriazione indebita.
la giurisprudenza in materia di appropriazione indebita
mancato versamento delle trattenute da parte del datore di lavoro e appropriazione indebita
Cass Pen sez Un n 1327 19 gennaio 2005
i rapporti tra i reati di appropriazione indebita e di infedeltà patrimoniale
Cass Pen, Sez V, n 38110 2003
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