Art. 648 Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile (1).
(1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.
In materia di rapporti tra i reati di immissione in commercio di supporti audiovisivi contraffatti e il reato di ricettazione
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 171-ter.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnoÌogiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (1).
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (2) ;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2003, n. 72 e successivamente dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Per le modifiche precedenti vedi testi previgenti.
(2) Lettera inserita articolo 1 del D.L. 22 marzo 2003, n. 72 successivamente modificata dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Per le modifiche precedenti vedi testi previgenti.
Cassazione Penale Sez. Un. del 20 dicembre 2005 n. 47164
Per effetto dell'approvazione del d.lg. 68/2003, che ha abrogato l'art. 16 l. 248/00 (art. 41) e l'ha sostituito con il nuovo testo dell'art. 174 ter l. 633/41 (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171 ter l. 633/41, e successive modificazioni, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione; configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter l. 633/41 soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale; nè la situazione normativa così ricostruita è mutata con il d.l. 35/2005, conv. nella l. 80/2005, perché l'incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla l. 633/41 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. prevista dall'art. 712 c.p.; mentre solo l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma 7, del citato decreto.
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del d.lg. 9 aprile 2003 n. 68, che ha abrogato l'art. 16 l. n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174 ter l. n. 633 del 1941).
La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 l. 18 agosto 2000 n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
L'incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della l. n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p., mentre l'acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 comma 7 d. l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80.
In materia di rapporti tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi
Codice Penale
Articolo 474
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (1).
[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».
Cassazione Penale Sez. V del 03 marzo 1998 n. 1315
Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo - stante la sua natura plurioffensiva - è posto a tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, pertanto, costituiscono un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della "detenzione per la vendita", che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela dei consumatori e dei titolari dei diritti. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che nel caso di detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o di prodotti con marchi contraffatti, non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione od acquisto di tali opere o prodotti, e ciò in quanto presupposto di questo è che la cosa ricevuta o acquistata provenga da un delitto, sia cioè "provento" di un reato, mentre le opere abusive o con marchi contraffatti, in quanto risultato di lavorazioni o manipolazioni di cose materiali, sono creazioni o produzioni illecite e quindi "prodotto" e non "provento" di reato).
Sui rapporti tra la ricettazione e l’acquisizione di carte di credito e di pagamento, di provenienza illecita
Legge 5 luglio 1991, n. 197
All'art. 12:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)";
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi".
Cassazione Penale Sez. Un. del 28 marzo 2001 n. 22902
Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con l. 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso.
La condotta di acquisizione di carte di credito, di pagamento od altro documento analogo di provenienza delittuosa integra gli estremi del reato di ricettazione e non di quello previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991 n. 197. L'indebito utilizzo dei predetti documenti, previsto dallo stesso art. 12 d.l. n. 143 del 1991 assorbe il reato di truffa stante la maggiore gravità della sanzione e la anticipazione della soglia di punibilità indipendentemente dal raggiungimento del profitto e della verificazione del danno.
Integra il reato cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni dalla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. nella l. 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita"), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.
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Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
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Danneggiamento
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
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Riciclaggio