Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

Peculato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Malversazione a danno dello Stato

Concussione

Corruzione atti ufficio


Corruzione in atti giudiziari


Istigazione alla corruzione

Abuso d'ufficio

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Delitti d'oltraggio

Millantato credito

Usurpazione di funzioni pubbliche

Abusivo esercizio di una professione

Violazione di sigilli

Turbata liberta' degli incanti

Frode nelle pubbliche forniture

Pubblico ufficiale

Incaricato pubblico servizio

Esercente servizio pubblica necessita'

Art. 355 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire centomila a un milione. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

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