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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Malversazione a danno dello Stato
Concussione
Corruzione atti ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Istigazione alla corruzione
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche
Abusivo esercizio di una professione
Turbata liberta' degli incanti
Frode nelle pubbliche forniture
Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 355 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire centomila a un milione. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.