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L'imputabilità
Il codice penale prevede, agli artt. 91 e ss, alcune ipotesi che possono dar luogo al giudizio di non imputabilità, si tratta del sordomutismo (art. 96 cp) dell'ubriachezza di cui agli artt. 91 e ss cp (nelle sue forme di manifestazione di ubriachezza accidentale e di cronica intossicazione) e dell'assunzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 93 e ss (in caso di cronica intossicazione o di accidentalità dell'assunzione).
Con riferimento al sordomutismo, situazione alla quale, in forza dell'art. 1 della Legge n. 95 del 2006, dovrebbe assimilarsi quella della sola sordità, il legislatore ha abbracciato una soluzione incentrata su una valutazione caso per caso. Il sordomutismo, a seconda della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere, può determinare una totale o parziale infermità di mente con la conseguente esclusione della responsabilità penale in caso di riconosciuta inimputabilità o una diminuzione di pena nel caso in cui la capacità di intendere e volere risulti solo scemata. E' anche possibile che il sordomutismo non incida sulla capacità di intendere e volere con la conseguenza che la responsabilità sarà piena. Secondo autorevole dottrina, il Legislatore avrebbe opportunamente dovuto distinguere la sordità congenita da quella acquisita essendo solo la prima idonea ad escludere la capacità di intendere e volere.
L'ubriachezza
Agli artt. 91 e ss del codice penale viene individuata e disciplinata l'ubriachezza che è un'ulteriore possibile causa della non imputabilità dell'autore del fatto penalemente rilevante. Il Legislatore distingue diversi tipi di ubriachezza cui conseguono effetti diversi in termini di giudizio sull'imputabilità.
L'art. 91 cp, individua e disciplina le conseguenze dell'ubriachezza accidentale, dell'ubriachezza, cioè, indotta dal caso fortuito o dalla forza maggiore e non addebitabile, perciò, neppure a titolo di colpa, all'agente. Ove questi ponga in essere una condotta conforme, sotto il profilo materiale, ad un reato, la responsabilità penale dell'autore sarà esclusa laddove la capacità d'intendere e volere al momento del fatto fosse parimenti esclusa; sarà diminuita laddove la capacità di intendere e volere, a causa dello stato di ubriachezza accidentale risulti grandemente scemata.
L'art. 91 cp, individua e disciplina le conseguenze dell'ubriachezza accidentale, dell'ubriachezza, cioè, indotta dal caso fortuito o dalla forza maggiore e non addebitabile, perciò, neppure a titolo di colpa, all'agente. Ove questi ponga in essere una condotta conforme, sotto il profilo materiale, ad un reato, la responsabilità penale dell'autore sarà esclusa laddove la capacità d'intendere e volere al momento del fatto fosse parimenti esclusa; sarà diminuita laddove la capacità di intendere e volere, a causa dello stato di ubriachezza accidentale risulti grandemente scemata.
L'ubriachezza volontaria, colposa, preordinata e abituale
Nessun effetto sull'imputabilità produce, invece, l'ubriachezza volontaria o colposa; essa, infatti, non esclude nè diminuisce l'imputabilità. Con riferimento all'ubriachezza dolosa e colposa, si discute su quale sia il titolo di attribuzione della responsabilità con riferimento al fatto di reato commesso.
Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, nonostante gli effetti dell'assunzione di alcool, il dolo andrebbe in ogni caso verificato con riferimento al momento della commissione del fatto. Parte della dottrina, invece, ritiene che, in considerazione dello stato di ubriachezza, il solo modo per considerare un coefficiente psicologico reale è quello di fare riferimento al momento in cui l'agente si è posto nello stato di ubriachezza medesimo. In tale momento potà verificarsi se il risultato offensivo poi realizzatosi sia stato preveduto come possibile con accettazione del relativo rischio o se lo stesso sia stato, per errore di previsione, certamente escluso; nel primo caso, argomenta la dottrina, sarà configurabile una responsabilità a titolo di dolo eventuale, nel secondo una responsabilità colposa, eventualmente con l'aggravante della previsione dell'evento.
Diversa dall'ubriachezza volontaria e colposa è l'ubriachezza preordinata al fine di commettere un reato o di precostituirsi una scusa e l'ubriachezza abituale. La prima fa parte dell'ampia categoria delle actiones liberae in causa di cui avremo modo di parlare; essa determina un'aggravamento di pena in quanto indicativa di premeditazione e di una particolare inclinazione a delinquere. Analogamente un aggravamento di pena è previsto a carico dei soggetti che siano ubriachi abituali e, cioè, abitualmente dediti all'eccessiva assunzione di bevande alcooliche e che siano, conseguentemente, sovente trovati in stato di ubriachezza
La cronica intossicazione da alcool
La cronica intossicazione da alcool si distingue dall'ubriachezza abituale in quanto, mentre nella prima la situazione d'intossicazione è costante e non vi sono frazioni temporali di lucidità, nell'ubriachezza abituale, l'agente non versa in uno stato di malattia essendo esclusivamente dedito all'eccessivo consumo di alccol ed a frequenti stati di ubriachezza conseguenti. La cronica intossicazione da alcool, invece, venendo assimilata ad un'infermità, è idonea ad escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere con la conseguente esclusione della responsabilità penale o con l'applicazione di una diminuente, ai sensi degli artt. 88 e 89 cp.
L'assunzione di sostanze stupefacenti
Con riferimento all'assunzione delle sostanze stupefacenti, il codice, agli artt. 93 e ss., pone una disciplia esattamente speculare a quella riguardante l'ubriachezza. E', così, prevista l'intossicazione accidentale, quella volontaria o colposa, quella preordinata e quella cronica.
Art. 91 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.
Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Art. 93 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94 - Ubriachezza abituale
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.
Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Art. 96 - Sordomutismo
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere.
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.
Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Art. 93 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94 - Ubriachezza abituale
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.
Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Art. 96 - Sordomutismo
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere.
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.