Incendio

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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

Strage

Inondazione, frana o valanga

Disastro ferroviario

Epidemia

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro  

art. 423 cp

Incendio.
[I]. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
[II]. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [425, 449].

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Autorità:  Cassazione penale  sez. I

Data:  27 maggio 2010

Numero:  n. 27542

È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti).

Autorità:  Cassazione penale  sez. I

Data:  04 marzo 2010

Numero:  n. 16295

Il delitto di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, per cui è ravvisabile il semplice danneggiamento nell'ipotesi in cui il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nel l'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza provocare un incendio, risponde del reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p. Se, invece, il pericolo si manifesta il delitto contro il patrimonio diventa, più propriamente, delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli art. 424 e 423 c.p.

art. 423 bis

Incendio boschivo (1).

[I]. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[II]. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

[IV]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Articolo inserito dall'art. 111l. 21 novembre 2000, n. 353. Le disposizioni del citato articolo 11 riproducono quelle già introdotte dal d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con modif., nella l. 6 ottobre 2000, n. 275.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (quarto comma)
arresto: obbligatorio (primo comma; terzo e quarto comma in relazione al primo comma); facoltativo (secondo comma; terzo e quarto comma in relazione al secondo comma)

fermo: consentito (primo e quarto comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

art. 424 cp

Danneggiamento seguito da incendio.

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare [635 1] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni (1) (2).

[II]. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [425, 449] (2) (3).

[III]. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis (4).

(1) Comma modificato dall'art. 112l. 21 novembre 2000, n. 353; v. sub art. 423-bis.

(2) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Comma modiifcato dall'art. 113 l. n. 353, cit.; v. sub art. 423-bis.

(4) Comma aggiunto dall'art. 114 l. n. 353, cit.

competenza: Trib. monocratico


arresto: non consentito (1° comma); facoltativo (2° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma); consentita (2° comma)

altre misure cautelari personali: non consentite (1° comma), v. 2902 c.p.p.; consentite (2° comma)

procedibilità: d'ufficio

Autorità:  Cassazione penale  sez. VI

Data:  22 aprile 2010

Numero:  n. 35769

Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento.

art. 425 cp

Circostanze aggravanti.

[I]. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti [733], cimiteri [408] e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi [136 c. nav.] o altri edifici natanti, o su aeromobili [743, 1122 c. nav.];
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili (1).

Sui rapporti tra il delitto di incendio e quello di disastro doloso di cui all'art. 434 cp.  -assorbimento  del delitto di incendio in quello di cui all'art. 434 cp

Cass Pen n 7629 del 2 marzo 2006

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