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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)
Incendio
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
422 cp
Strage.
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte] (1).
[II]. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [2753, 5, 2992 c.p.p.] (2).
(1) Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lgs.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.
(2) In tema di durata delle indagini preliminari per i reati di cui al presente articolo e all'art. 285, v. art. 9 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, come modificato dall'art. 13 d.l. 25 ottobre 2002, n. 236, conv., con modif., in l. 27 dicembre 2002, n. 284.
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 27 gennaio 2009
Numero: n. 8468
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, la strage aggravata dalla morte di una o più persone assorbe il delitto d'omicidio volontario.
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 17 maggio 2006
Numero: n. 4675
Il delitto di strage previsto dall'art. 422 c.p. non è punibile a titolo di colpa, non essendo ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 c.p., sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il "fine di uccidere") che caratterizza la fattispecie dolosa.