L'aberratio delicti monolesiva e plurilesiva

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L'aberratio delicti si verifica allorchè, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione o per altra causa, viene causato un evento diverso da quello voluto; in tal caso, stabilisce l'art. 83 cp, 1° comma, l'autore risponde del reato effettivamente commesso a titolo di colpa se tale titolo di punibilità è previsto per il reato effettivamente commesso.

Ove, oltre all'evento voluto, si cagionino ulteriori risultati offensivi penalmente rilevanti, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato o per altra causa, si applicheranno le norme sul concorso di reati; tale fattispecie viene comunemente indicata come aberratio delicti plurilesiva.

L'aberratio delicti si caratterizza, rispetto all'aberratio ictus, in quanto, mentre nella seconda l'offesa rimane la stessa variando esclusivamente l'identità della vittima, nell'aberratio delicti varia il tipo di reato commesso (al riguardo, peraltro, una questione particolarmente delicata è quella di stabilire se si verta nell'ambito dell'aberratio ictus o dell'aberratio delicti allorchè, pur essendo diverso il titolo del reato effettivamente commesso rispetto a quello ideato, il primo rappresenta uno sviluppo del secondo sotto il profilo dell'aggressione al bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici - si pensi, ad esempio, al  tentativo di omicidio che, per erore, sfoci nel delitto di lesioni nei confronti di persona diversa dalla vittima designata - in tale ipotesi la giurisprudenza ritiene doversi applicare l'art. 82 cp relativo all'aberratio ictus in quanto il bene giuridico leso rimane il medesimo - al riguardo si trae argomento letterale dalla norma di cui all'art. 82 cp, secondo comma che, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie, stabilisce l'applicazione della pena prevista per il reato più grave presupponendo che non sia necessaria la perfetta identità tra i titoli di reato - mentre parte della dottrina ritiene doversi applicare l'art. 83 cp realtivo all'aberratio delicti) .
 
La norma pone, come presupposto per la punibilità dell'agente, che il reato effettivamente commesso preveda la colpa come criterio di attribuzione della responsabilità; inoltre, l'art. 83 cp stabilisce che l'autore risponda a titolo di colpa dell'evento non voluto.
 
Con riferimento a tale inciso, la dottrina e la giurisprudenza si sono domandate se esso si riferisca alla colpa come criterio effettivo di attribuzione della responsabilità o se esso significhi esclusivamente che l'autore sia punito come se il reato commesso fosse colposo.

Per una prima tesi, infatti, l'attribuzione del reato diverso sarebbe effettivamente condizionato alla verifica della sussistenza di una condotta colposa e, cioè, di una condotta che abbia violato norme di carattere cautelare.
 
Secondo un'articolazione di tale tesi, peraltro, la colpa sarebbe insita nella violazione della norma penale sicchè si tratterebbe, per la precisione, di una colpa specifica. Si è replicato, tuttavia, che le norme penali non hanno carattere cautelare e che non ogni violazione di legge può integrare gli estremi della colpa.

Secondo altra tesi, invece, l'art. 83 cp prevederebbe un caso di responsabilità oggettiva in quanto l'inciso a titolo di colpa indicherebbe esclusivamente il modo della punibilità del reato commesso e non il titolo d'attribuzione psicologica del reato. In tal senso, tale inciso dovrebbe essere inteso nel senso che l'autore debba rispondere del reato realizzato come se lo avesse realizzato colposamente.

E' fondamentale sottolineare che l'evento diverso non deve essere voluto neppure sotto la forma dell'accettazione del rischio atteso che, in tale ipotesi, il criterio d'attribuzione della responsabilità sarà quello del dolo (eventualmente indiretto) e s'applicherà la disciplina sul concorso di reati.

Le norme sul concorso, come detto, s'applicano in caso di aberratio delicti plurilesiva.
 
Con riferimento a tale fattispecie, si discute, in dottrina, se essa sia applicabile anche nel caso in cui sia realizzato solo il tentativo con riferimento al reato voluto ed un diverso evento non voluto.
 
La tesi prevalente è favorevole all'applicazione dell'art. 83, secondo comma anche nel caso in cui, con riferimento all'evento voluto, sia realizzato esclusivamente il tentativo in quanto, si argomenta, nella nozione di evento voluto va ricompreso sia l'evento di danno (reato consumato) sia l'evento di pericolo (reato tentato).

Tale tesi è, peraltro, confortata dall'inammissibilità della soluzione contraria che potrebbe condurre ad applicare una disciplina sanzionatoria complessivamente più favorevole a colui che abbia, oltre al tentativo dell'evento voluto, realizzato un ulteriore evento offensivo rispetto a colui che abbia realizzato solo il tentativo (si pensi al caso di colui che, volendo uccidere, esploda colpi di pistola e, per errore nell'uso del mezzo d'esecuzione cagioni un incendio; se, in tal caso, l'autore fosse punito, ex art. 83 cp 1° comma, esclusivamente per l'evento non voluto a titolo di colpa, riceverebbe un trattamento sanzionatorio assi più mite di colui che, analogamente esplodendo dei colpi di pistola e non riuscendo ad uccidere, non abbia cagionato alcun incendio).

E' oggetto, poi, di dibattito in dottrina la questione della natura giuridica dell'aberratio delicti plurilesiva.
 
Secondo una prima teoria, si tratterebbe di una pluralità di reati dei quali l'evento voluto sarebbe imputato a titolo di dolo e quello non voluto a titolo di colpa. Secondo altra dottrina, essendo l'evento non voluto imputato a titolo di responsabilità oggettiva, non sarebbe possibile, con riferimento ad esso, ipotizzare un autonomo reato, sicchè, nella specie, non vi sarebbe una pluralità di reati ma un reato unico. Secondo altra dottrina, infine, l'imputazione dell'evento a titolo di responsabilità oggettiva non escluderebbe la possibilità di individuare un autonomo fatto di reato con riferimento all'evento non voluto.
 
Ricostruire l'aberratio delicti plurilesiva in termini di unità o pluralità di reati conduce ad esiti diversi sotto il profilo applicativo (ad esempio, per l'applicazione delle cause di estinzione o di esclusione del reato).
 
Come sopra accennato, con riferimento all'aberratio delicti plurilesiva, si pone una peculiare poroblematica di ordine interpretativo su quale sia la linea di demarcazione tra l'evento diverso non voluto che attrae il fatto nell'ambito della disciplina di cui all'art. 83 cp, secondo comma e l'offesa a soggetto diverso che attrae il fatto nell'ambito della disciplina di cui all'art. 82 cp, secondo comma.

Secondo una parte della dottrina e secondo la giurisprudenza, infatti, non si rientra nell'ambito dell'aberratio delicti plurilesiva ma nell'aberratio ictus plurilesiva allorchè, pur essendo diverso il reato non voluto rispetto a quello ideato e realizzato (ciò che potrebbe condurre ad escludere l'applicabilità dell'art. 82 cp), esso rappresenta, tuttavia, una progressione naturale del reato ideato ed offende interessi della stessa natura mentre l'aberratio delicti trova applicazione solo allorchè l'evento diverso danneggi o ponga in pericolo interessi di diversa natura rispetto a quelli offesi o messi in pericolo con il reato ideato e realizzato (si ha, dunque, aberratio ictus plurilesiva allorchè l'agente, volendo uccidere e realizzando l'omicidio, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato cagioni anche delle lesioni personali a soggetto diverso dalla vittima, in questo caso, peraltro, seguendo l'impostazione già suggerita dalla Suprema Corte con riferimento ad una fatispecie di tentato omicidio, il delitto di lesioni sarebbe assorbito da quello, più grave, dell'omicidio; in caso d'applicazione dell'art. 83 cp, invece, il delitto diverso sarebbe imputato a titolo di colpa e in concorso con il delitto doloso di omicidio).

A sostegno di tale ricostruzione interpretativa, depone la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 82 cp, a mente della quale, in caso di aberratio ictus plurilesiva, si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino alla metà. Il riferimento al reato più grave, infatti, sembrerebbe lasciar intendere la possibilità di una non perfetta analogia tra il reato ideato ed il reato non voluto.

Secondo altra dottrina, invece, il riferimento al reato più grave contenuto nel secondo comma dell'art. 82 cp avrebbe esclusivamente riguardo all'esito dell'applicazione delle circostanze mentre, per la ricorrenza della fattispecie dell'aberratio ictus plurilesiva, sarebbe necessaria una perfetta coincidenza tra il reato ideato e il reato non voluto.
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