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Le circostanze del reato non costituiscono elementi strutturali del reato in quanto accedono (stanno intorno) ad un reato già perfetto sotto il profilo strutturale ed assolvono alla funzione di adeguare il trattamento punitivo alla reale gravità del fatto commesso. Esse, infatti, producono l'effetto di flettere, in diminuzione o in aumento, la cornice edittale sì da rendere la pena più aderente al caso di specie.
Sotto il profilo della classificazione, si distinguono:
le circostanze aggravanti, che producono l'effetto di aggravare la pena prevista come applicabile per il reato commesso sulla base delle conseguenze penali previste dalla fattispecie astratta;
le circostanze attenuanti che, al contrario, consentono l'applicazione di una pena più mite rispetto a quella minima prevista dalla cornice edittale;
le circostanze comuni, previste nella parte generale del codice, agli artt. 61 e 62 cp, applicabili a qualsivoglia tipo di reato;
le circostanze speciali, previste con riferimento a specifici reati ed applicabili solo con riferimento ad essi;
le circostanze oggettive che, a mente dell'art. 70 cp, 1° comma sono quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
le circostanze soggettive che concernono, a mente dell'art. 70 cp, secondo comma, l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (imputabilità e recidiva);
le circostanze attenuanti generiche sono, poi, fatti ed elementi non codificati che consentono al giudice di attenuare le conseguenze sanzionatorie di un determinato reato adeguando le stesse alla particolare situazione di fatto sussunta entro la fattispecie astratta del reato stesso. La mancata previsione di aggravanti generiche risponde al principio di legalità di cui all'art. 25 Cost, bilanciato, per ciò che riguarda le attenuanti, dal principio del favor rei.
L'applicazione delle circostanze del reato
Il criterio d'applicazione delle circostanze del reato, prima della modifica apportata dalla legge n. 19 del 7 febbraio 1990, era rigorosamente oggettivo, nel senso che esse, sia che fossero aggravanti, sia che fossero attenuanti, s'applicavano a prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità che, delle stesse, avesse avuto l'autore del fatto penalmente rilevante.
Con la legge n. 19 del 1990, invece, è stato introdotto il secondo comma dell'art. 59 cp che, così, testualmente recita: "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
Con il mentovato intervento legislativo, è stato, così, modificato il regime d'applicazione delle aggravanti che presuppone, ora, la conoscenza o la conoscibilità da parte dell'autore del fatto illecito.
Al riguardo, secondo una parte della dottrina, la conoscenza sarebbe richiesta per i reati dolosi mentre, per i reati punibili a titolo di colpa, sarebbe sufficiente la mera conoscibilità. Secondo altra dottrina, invece, anche con riferimento ai reati punibili solo a titolo di dolo, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, sarebbe sufficiente la conoscibilità della circostanza medesima da parte dell'autore del fatto.
Si è posta, poi, in giurisprudenza la questione interpretativa concernente l'applicazione di circostanze aggravanti che si verificano solo dopo la commissione del fatto per le quali non è astrattamente configurabile la preventiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'autore. In tali ipotesi (es. le lesioni gravi o gravissime nel delitto di cui all'art. 583 cp), la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della conoscibilità debba essere sostituito da quello della prevedibilità e la valutazione in ordine alla prevedibilità della circostanza andrà effettuata caso per caso tenuto conto della situazione apparente e di quella prevedibile in relazione all'età, al sesso della persona offesa e a quant'altro, nel caso specifico, possa essere preso in considerazione.
La nuova disciplina delle circostanze, siccome introdotta dalla legge n. 19 del 1990 ha condizionato anche il regime della comunicabilità nell'ambito del concorso di persone. E' stato, al riguardo, modificato, dall'art. 3 della summenzionata legge, l'art. 118 cp che, nell'attuale versione, prevede: "le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo la persona cui si riferiscono".
Il regime precedente prevedeva, invece, la comunicabilità automatica di tutte le circostanze oggettive (attenuanti ed aggravanti) nonchè delle circostanze di natura soggettiva che avessero, comunque, agevolato la commissione del delitto.
All'esito dell'intervento del Legislatore del 90 il regime di comunicabilità delle circostanze ai correi nelle fattispecie concorsuali è il seguente:
le circostanze attenuanti oggettive e quelle soggettive, inerenti taluno dei correi e non ricomprese tra quelle di cui all'art. 118 cp, si comunicano oggettivamente a prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità che ne abbiano i correi;
le circostanze aggravanti oggettive e quelle soggettive inerenti a taluno dei correi e non ricomprese nell'art. 118 cp, si comunicano agli altri correi solo se da essi conosciute ovvero dai medesimi conoscibili;
le circostanze soggettive di cui all'art. 118 cp non sono comunicabili