L'aberratio ictus monolesiva e plurilesiva

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Aberratio ictus monolesiva

Tra le fattispecie riconducibili nell'ambito del reato aberrante, la prima contemplata dal codice è l'aberratio ictus di cui all'art. 82 cp, nelle due forme dell'aberratio ictus monolesiva e dell'aberratio ictus plurilesiva.
 
L'aberratio ictus monolesiva si realizza allorchè, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato o per altra causa, l'agente reca offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.
 
Ove, oltre che in danno della persona cui l'offesa era effettivamente diretta, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione o per altra causa, l'agente rechi offesa anche ad altra persona, si avrà, invece, l'aberratio ictus plurilesiva.
 
In caso di aberratio ictus monolesiva l'agente risponde, a titolo di dolo, come se l'offesa fosse stata recata alla persona cui era effettivamente diretta salva l'applicazione dell'art. 60 in materia di circostanze del reato.
 
In caso di aberratio ictus plurilesiva, invece, si applicherà la pena prevista per il reato più grave aumentata sino alla metà.
 
Nel caso dell'aberratio ictus monolesiva, l'offesa, pur essendo recata a persona diversa da quella cui era destinata, rimane normativamente analoga; è, tuttavia, pur sempre necessario che sussista un nesso causale tra la condotta dell'agente ed il risultato offensivo effettivamente prodotto.

Al riguardo, dubbi sussistono in dottrina e giurisprudenza con riferimento al caso fortuito; è, cioè, oggetto di discussione se la ricorrenza del fortuito, incidendo sulla causalità tra la condotta e l'evento lesivo, sia idonea ad escludere l'applicabilità dell'art. 82 cp ai danni dell'autore della condotta offensiva o se, incidendo solo sul versante della colpevolezza, non sia idoneo a recidere il nesso di causalità con la conseguente applicabilità dell'art. 82 cp.
 
La Suprema Corte ha, peraltro, escluso che il fortuito escluda la punibilità in fattispecie di aberratio ictus in quanto esso sarebbe fatto idoneo ad escludere la punibilità solo con riferimento a condotte lecite e non con riferimento a condotte illecite (cfr. Cass. Pen n. 6869 del 1984).
 
Numerose sono le questioni dibattute in merito all'aberratio ictus monolesiva.
 
In primo luogo si discute in ordine al criterio dell'attribuzione di responsabilità per il fatto effettivamente commesso.
 
Secondo autorevole dottrina, il criterio d'attribuzione della responsabilità sarebbe quello del dolo in quanto sussisterebbe perfetta coincidenza tra il fatto voluto ed il fatto realizzato differendo esclusivamente l'identità della vittima e non essendo tale elemento sufficiente ad elidere la congruità tra il reato ideato ed il reato commesso. Ne consegue, secondo tale impostazione teorica, che la struttura del reato sarebbe unitaria in quanto si tratterebbe di reato doloso consistente nell'offesa effettivamente realizzata. Ulteriore conseguenza di tale ricostruzione della fattispecie dell'aberratio ictus monolesiva, è che, ove sussista anche il tentativo punibile con riferimento al reato ideato, l'autore della condotta dovrà rispondere, a titolo di concorso formale ex art. 81 cp, sia del reato effettivamente consumato sia di quello tentato (altra dottrina nega, invece, che, in tale ipotesi, si possa applicare la disciplina in materia di concorso formale in quanto il reato consumato, punito a titolo di dolo, assorbirebbe il delitto tentato effettivamente voluto).

Secondo diversa tesi, invece, l'aberratio ictus monolesiva realizzarebbe un'attribuzione di responsabilità a titolo di responsabilità oggettiva in quanto l'offesa effettivamente realizzata, pur essendo normativamente analoga a quella voluta, differirebbe in concreto sicchè l'attribuzione della responsabilità per l'evento offensivo realizzato ai danni di persona diversa a titolo di dolo, sarebbe una mera finzione.

Tale dottrina osserva che, in difetto della norma di cui all'art. 82 cp, nella fattispecie contemplata da detto articolo, la punibilità dell'autore sarebbe condizionata, da una parte, alla verifica della sussistenza dei presupposti del tentativo punibile con riferimento al reato ideato e, dall'altra, alla sussistenza dei requisiti della colpa con riferimento al reato effettivamente realizzato. La struttura del reato, secondo tale impostazione teorica, sarebbe complessa in quanto caratterizzata del tentativo del reato ideato e dalla consumazione dell'offesa nei confronti di persona diversa con attribuzione della responsabilità, a titolo di colpa o a titolo di responsabilità oggettiva secondo le diverse ricostruzioni teoriche. In tale prospettiva, si tratterebbe, dunque, di un concorso formale di reati unificati, ai fini della pena, da parte del legislatore.
 
Connessa alla questione della struttura del reato è la questione se sia necessario, ai fini della punibilità dell'aberratio ictus monolesiva, che, in relazione al reato ideato, sia raggiunta almeno la soglia del tentativo punibile. La dottrina che sostiene la struttura unitaria del reato afferma che, in ipotesi di tentativo punibile con riferimento al reato ideato, s'applica il secondo comma dell'art. 82 cp (aberratio ictus plurilesiva) e, conseguentemente, nega che sia necessario il tentativo del reato ideato per la punibilità del reato consumato.

Secondo altra dottrina, invece, il tentativo del reato ideato è necessario ai fini della punibilità dell'aberratio ictus monolesiva atteso che, in difetto, si violerebbe il principio del cogitationis poena nemo patitur.
 
In caso d'aberratio ictus monolesiva, s'applica, con riferimento alle circostanze del reato, la disciplina di cui all'art. 60 cp dettata in tema di errore e, cioè, : "...non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti erroneamente supposte che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti"; tali disposizioni non si applicano se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
 
Con riferimento all'eventuale sussistenza delle scriminanti, s'applicano a favore dell'autore sia le scriminanti sussistenti con riferimento al fatto effettivamente realizzato sia le scriminanti (siano esse effettivamente esistenti od erroneamente supposte per errore scusabile) relative al reato ideato. Discussa l'efficacia scriminante delle cause di giustificazione effettivamente esistenti con riferimento al reato ideato e, tuttavia, sconosciute all'agente.

Aberratio ictus plurilesiva

L'aberratio ictus plurilesiva è contemplata e disciplinata dal secondo comma dell'art. 82 cp e, come detto, si verifica allorchè, per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato o per causa diversa venga recata offesa, oltre che alla persona cui era effettivamente diretta, anche a persona diversa.

La prima questione che si pone, con riferimento all'aberratio ictus plurilesiva, è il titolo d'attribuzione della responsabilità con riferimento all'offesa non voluta.
 
Secondo una prima impostazione teorica il criterio d'attribuzione della responsabilità sarebbe il dolo in quanto tale criterio d'attribuzione della responsabilità penale con riferimento all'offesa non voluta discenderebbe dall'art. 82 cp primo comma.
 
Si è osservato, in chiave critica, che il dolo con riferimento all'offesa a persona diversa sarebbe solo astrattamente configurabile in quanto in concreto l'agente non vuole realizzare la seconda offesa (anche perchè, in tal caso, s'applicherebbe la normativa in tema di concorso e non quella dell'aberratio ictus che presuppone la mancanza di volontà dell'offesa a persona diversa).
 
Una seconda dottrina ha osservato che, nell'aberratio ictus plurilesiva, il criterio d'attribuzione della responsabilità per l'offesa a persona diversa sarebbe quello della colpa e, più precisamente, quello della colpa specifica consistente nella violazione della norma penale relativa al reato voluto. In chiave critica, si è osservato che non qualsivgolia violazione di norma di legge realizza un'ipotesi di colpa specifica ma solo la violazione di norme aventi contenuto cautelare e che tale natura non può essere riconosciuta alle norme penali.

La prevalente dottrina ritiene, dunque, che il criterio d'attribuzione della responsabilità dell'offesa a persona diversa nell'aberratio ictus plurilesiva sia quello della responsabilità oggettiva.
 
Una delicata problematica applicativa, con riferimento all'aberratio ictus plurilesiva, è quella dell'applicabilità della disciplina relativa al concorso di reati, per tutto quanto non specificatamente disciplinato dall'art. 82 cp, secondo comma. La giurisprudenza, a fronte di un iniziale orientamento che negava l'applicabilità della disciplina del concorso di reati argomentando dalla ritenuta natura unitaria dell'aberratio ictus plurilesiva ha, successivamente, riconsiderato il suo orientamento ammettendo l'applicabilità della disciplina sul concorso sulla base di una diversa considerazione della struttura dell'aberratio ictus plurilesiva, caratterizzata, secondo questa diversa impostazione, dall'imputazione a titolo di dolo dell'offesa voluta e dall'imputazione a titolo di colpa dell'offesa a persona diversa.

Anche la dottrina è divisa con riguardo alla considerazione in chiave unitaria o bipartita della fattispecie dell'aberratio ictus plurilesiva. Per una parte della dottrina, infatti, la ricostruzione in termini di responsabilità oggettiva del criterio d'attribuzione della responsabilità per l'offesa a persona diversa, escluderebbe la possibilità di configurare autonomamente il reato non voluto mentre, secondo altra parte della dottrina, la responsabilità oggettiva non escluderebbe la possibilità di ricostruire la fattispecie dell'aberratio ictus plurilesiva in termini di duplicità di reati.

In ogni caso, si è avuto modo di osservare, l'applicabilità della disciplina relativa al concorso per tutto quanto non disciplinato dall'art. 82 cp, secondo comma, è da preferire in quanto sarebbe irragionevole applicare tale disciplina di maggior favore a chi abbia dolosamente commesso due offese a due persone diverse ed escluderla per chi abbia commesso una sola delle due offese con dolo e l'altra solo per un errore nella fase esecutiva.

In caso d'aberratio ictus plurilesiva, il codice dispone l'applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentata fino alla metà. Si è posta la questione di cosa si debba intendere per reato più grave; secondo una parte della dottrina, reato più grave sarebbe sempre quello voluto; secondo altra parte della dottrina, invece, il reato più grave sarebbe quello che tale risulta a seguito dell'applicazione delle circostanze ai due reati commessi.
Si discute in ordine all'applicabilità dell'art. 82 cp, 2° e/o 1° comma, ai casi, deonominati di aberratio ictus plurioffensiva, in cui:
 
oltre che alla persona cui l'offesa era diretta, sia recata offesa a più di un'altra persona;
 
non sia recata offesa alla persona cui essa era diretta e, invece, sia recata offesa a più di un'altra persona;
 
Nella prima delle delineate fattispecie:
 
secondo una prima dottrina, si dovrebbe, in ogni caso, applicare il secondo comma di cui all'art. 82 cp, con il conseguente aumento, per una sola volta, della pena prevista per il reato più grave aumentata sino alla metà (la critica mossa a questa teoria è che essa parifica, sotto il profilo della pena, condotte che si presentano diversamente offensive);
 
per altra dottrina si dovrebbero applicare tanti aumenti della pena della metà quante sono le ulteriori offese non volute (la tesi viene criticata in quanto priva di agganci normativi);
 
per altra dottrina si dovrebbe applicare, con riferimento ad una delle ulteriori offese (la meno grave per il principio del favor rei), l'art. 82 cp, secondo comma e, per le altre, la disciplina relativa al concorso formale di reati.
 
Nel caso in cui, invece, non sia realizzata l'offesa voluta e, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra casua sia recata offesa a più di un'altra persona, secondo la giurisprudenza dominante dovrebbe applicarsi l'art. 82, 1° comma.
 
Si è osservato che l'applicazione dell'art. 82 cp (1° primo o secondo comma) alle fattispecie poc'anzi descritte, violerebbe il principio di legalità e, con esso, l'art. 25 cost.
In particolare, l'applicazione dell'art. 82 cp, secondo comma a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate, realizzerebbe un trattamento di sfavore rispetto a quello del concorso formale di cui all'art. 81 cp che dovrebbe, dunque, trovare applicazione in entrambe le ipotesi sopra prospettate.
 
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