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Tra le ulteriori cause, contemplate dal codice penale, di estinzione del reato, vi sono l'oblazione, che è causa di estinzione delle sole contravvenzioni e il perdono giudiziale per i minori di anni diciotto che è la rinuncia dello Stato a punire il colpevole di un fatto di reato non grave in considerazione della giovane età dell'autore e dello scarso allarme sociale connesso al reato.
Per quanto riguarda l'oblazione, essa è causa di estinzione delle contravvenzioni ed è prevista da due articoli diversi, l'art. 162 cp e l'art. 162 bis cp a seconda che abbia ad oggetto una contravvenzione punita con la sola ammenda ovvero con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda
In questo caso, l'art. 162 cp stabilisce che l'oblazione è un vero e proprio diritto dell'imputato che può estinguere la contravvenzione mediante il versamento di una somma pari ad un terzo del massimo delle pena pecuniaria prevista. La somma deve essere versata prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.
Oblazione nelle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'ammenda o dell'arresto
In questo caso, invece, la concessione del beneficio è oggetto di una facoltà discrezionale del Giudice che può rifiutarla ove ritenga, motivatamente, la gravità del fatto contravvenzionale commesso.
Sussistono, inoltre, cause ostative alla concessione del beneficio dell'oblazione, consistenti nella ricorrenza dei presupposti integrativi della recidiva reiterata di cui all'art. 99 cp, terzo capoverso oppure di quelli per la dichiarazione della professionalità o dell'abitualità nelle contravvenzioni o della professionalità nel delitto ex artt. 104 cp e ex art. 105 cp. Ai fini dell'integrazione della causa ostativa in esame, non è necessario che l'abitualità o la professionalità o la recidiva siano state dichiarate con sentenza essendo sufficiente il ricorrere dei presupposti di fatto per la loro dichiarazione. L'oblazione è, altresì, esclusa qualora permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato. In questo caso, ai fini dell'estinzione del reato, è necessario il versamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda oltre le spese del procedimento. I termini per la domanda di oblazione restano quelli di cui all'art. 162 cp e, cioè, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.
La facoltà di oblazione è esercitabile anche con riferimento ai reati rientranti nell'ambito della cognizione del giudice di pace.
Il perdono giudiziale
E' un atto di rinuncia, da parte dello Stato, a punire un soggetto minore di diciotto anni a condizione che:
1) si tratti di reato non grave per il quale debba essere applicata una pena non superiore a due anni;
2) il minore non sia gia stato condannato per delitto;
3) al minore non sia già stato concesso il perdono giudiziale salvo che la pena applicabile con riferimento al precedente delitto perdonato sommata alla pena applicabile con riferimento alla seconda non ecceda i due anni (cfr. Corte Cost n 154 del 1976).
art 162 cp
Oblazione nelle contravvenzioni.
[I]. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento [6047 c.p.p.].
[II]. Il pagamento estingue il reato.
art 162 bis cp
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
[I]. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
[II]. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
[III]. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
[IV]. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza [148 c.p.p.] la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
[V]. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado [523, 6047 c.p.p.].
[VI]. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
art 169 cp
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.
[I]. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (1).
[II]. Qualora si proceda al giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
[IV]. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
Per quanto riguarda l'oblazione, essa è causa di estinzione delle contravvenzioni ed è prevista da due articoli diversi, l'art. 162 cp e l'art. 162 bis cp a seconda che abbia ad oggetto una contravvenzione punita con la sola ammenda ovvero con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda
In questo caso, l'art. 162 cp stabilisce che l'oblazione è un vero e proprio diritto dell'imputato che può estinguere la contravvenzione mediante il versamento di una somma pari ad un terzo del massimo delle pena pecuniaria prevista. La somma deve essere versata prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.
Oblazione nelle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'ammenda o dell'arresto
In questo caso, invece, la concessione del beneficio è oggetto di una facoltà discrezionale del Giudice che può rifiutarla ove ritenga, motivatamente, la gravità del fatto contravvenzionale commesso.
Sussistono, inoltre, cause ostative alla concessione del beneficio dell'oblazione, consistenti nella ricorrenza dei presupposti integrativi della recidiva reiterata di cui all'art. 99 cp, terzo capoverso oppure di quelli per la dichiarazione della professionalità o dell'abitualità nelle contravvenzioni o della professionalità nel delitto ex artt. 104 cp e ex art. 105 cp. Ai fini dell'integrazione della causa ostativa in esame, non è necessario che l'abitualità o la professionalità o la recidiva siano state dichiarate con sentenza essendo sufficiente il ricorrere dei presupposti di fatto per la loro dichiarazione. L'oblazione è, altresì, esclusa qualora permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato. In questo caso, ai fini dell'estinzione del reato, è necessario il versamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda oltre le spese del procedimento. I termini per la domanda di oblazione restano quelli di cui all'art. 162 cp e, cioè, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.
La facoltà di oblazione è esercitabile anche con riferimento ai reati rientranti nell'ambito della cognizione del giudice di pace.
Il perdono giudiziale
E' un atto di rinuncia, da parte dello Stato, a punire un soggetto minore di diciotto anni a condizione che:
1) si tratti di reato non grave per il quale debba essere applicata una pena non superiore a due anni;
2) il minore non sia gia stato condannato per delitto;
3) al minore non sia già stato concesso il perdono giudiziale salvo che la pena applicabile con riferimento al precedente delitto perdonato sommata alla pena applicabile con riferimento alla seconda non ecceda i due anni (cfr. Corte Cost n 154 del 1976).
art 162 cp
Oblazione nelle contravvenzioni.
[I]. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento [6047 c.p.p.].
[II]. Il pagamento estingue il reato.
art 162 bis cp
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
[I]. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
[II]. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
[III]. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
[IV]. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza [148 c.p.p.] la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
[V]. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado [523, 6047 c.p.p.].
[VI]. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
art 169 cp
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.
[I]. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (1).
[II]. Qualora si proceda al giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
[IV]. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.