L'analogia nel diritto penale

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L'analogia
è il meccanismo con il quale determinate casistiche, non specificatamente disciplinate normativamente, sono regolate secondo la normativa che disciplina casi simili (analogia legis) o in base ai principi desumibili dall'ordinamento giuridico (analogia iuris).
 
Nell'ambito del diritto penale il meccanismo giuridico dell'analogia trova un ostacolo nel necessario rispetto del principio di legalità e del suo corollario costituito dal principio di tassatività.
 
Sul piano della normazione positiva, poi, l'analogia, nell'ambito del diritto penale, è espressamente esclusa dall'art. 14 delle preleggi che stabilisce: "le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
 
L'esclusione dell'applicazione dell'analogia (sia legis che iuris) nel diritto penale, si desume, poi, dagli artt. 1 e 199 del cp, a mente dei quali nessuno può essere sottoposto a pena o a misura di sicurezza se non sulla base di una norma di legge e dall'art. 25 della Cost secondo cui: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fato commesso".
 
Si discute in dottrina se l'analogia, sulla scorta dell'art. 14 delle preleggi richiamato, debba essere espunta, sic et simpliciter, dall'ambito del diritto penale o il generale divieto debba essere riferito esclsivamente all'analogia in malam partem residuando uno spazio d'applicazione per l'analogia in bonam partem da valutare caso per caso.
 
L'analogia in bonam partem riguarderebbe le cause di giustificazione, le cause di esclusione della imputabilità  e della punibilità.
 
Secondo la dottrina dominante, stante la ratio del divieto dell'analogia da ravvisarsi nell'esigenza di tutela della libertà individuale delle persone, l'analogia in bonam parte dovrebbe ritenersi ammissibile salvo verificare se la norma, della quale si richiede l'applicazione analogica, non abbia carattere eccezionale, ricadendo, in tal caso e per altro verso, nel divieto di cui all'art. 14 delle preleggi.
 
Secondo una parte della dottrina, poi, l'analogia in bonam partem, ove riferita alle cause di giustificazione trova il suo fondamento nel fatto che le norme relative alle cause di giustificazione non sono di matrice penale e sono dunque escluse dall'ambito dell'art. 14 delle preleggi (si pensi, per fare un esempio, alla legittima difesa anticipata che è una scriminante individuata in via analogica sulla scorta dell'art. 52 c.p. e che, rispetto alla fattispecie positivamente prevista, difetta del requisito dell'attualità del pericolo).
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