L'imputabilità e la colpevolezza

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Compelsso e discusso in dottrina è il rapporto tra imputabilità e colpevolezza; oggetto di divergenti opinioni è, al riguardo, la questione se l'imputabilità sia un presupposto della colpevolezza o se questa sia configurabile anche con riferimento ai soggetti incapaci di intendere e di volere.
 
Secondo una prima impostazione teorica (che parrebbe abbracciata anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cfr. Cass Pen 7 aprile 2003 n. 16260), l'imputabilità non costituisce il presupposto della colpevolezza e le condizioni psicologiche del dolo e della colpa sarebbero individuabili anche con riferimento al soggetto non imputabile. A conforto di tale impostazione teorica, si è rilevato come le norme relative all'imputabilità non siano contenute nel capo dedicato al reato ma nel titolo dedicato al reo. Inoltre, si sostiene, tra i criteri per l'applicazione delle misure di sicurezza (che possono essere destinate anche a soggetti incapaci di intendere e di volere), vi è proprio quello relativo alla gravità del reato e, tra i criteri per la valutazione di tale gravità, vi è la verifica dell'intensità del dolo e della colpa.
 
In senso contrario, si è, invece, osservato come non possa correttamente parlarsi di colpevolezza ove non vi sia una concreta possibilità di agire diversamente e ciò esclude la possibilità di individuare, a rigore, una vera e propria forma di colpevolezza in capo all'incapace di intendere e di volere. Secondo questa diversa impostazione teorica, l'imputabilità è, dunque, presupposto della colpevolezza. Ne consegue, peraltro, una diversa ricostruzione dei rapporti tra colpevolezza e reato nei confronti dei soggetti imputabili e dei soggetti non imputabili. Mentre, infatti, con riferimento ai primi, la colpevolezza, nelle forme del dolo, della colpa e della preterintenzione, rappresenta elemento costitutivo del reato, con riferimento ai soggetti non imputabili essa non è concepibile sicchè presupposto del reato è esclusivamente la riferibilità psichica dell'azione al suo autore (la c.d. suitas).
 
La suitas del fatto, nei confronti dei soggetti non imputabili, è esclusa dall'errore non condizionato dall'incapacità di intendere e di volere, nonchè da ogni altra circostanza (caso fortuito o forza maggiore, deliri febbrili o malori improvvisi) che sia idonea ad escludere l'appartenenza psichica, non solo nei confronti dell'autore inncapace di intendere e volere ma nei confronti di ciascun soggetto (a prescindere dalla sua situazione di imputabilità).

In tale prospettiva, si è anche aggiunto che l'imputabilità costituisce esclusivamente un presupposto per l'applicabilità della pena configurandosi come una causa di esclusione della medesima.
 
Secondo quest'ultima tesi la concezione che riconosce la possibilità della colpevolezza anche in capo al soggetto non imputabile, si trova di fronte a un problema di ardua soluzione con riferimento ai casi di c.d. errore condizionato, allorchè il soggetto non imputabile commetta il fatto di reato in quanto incorso in errore determinato dalla sua situazione di anomalia psichica. A rigore, infatti, volendo accedere alla teoria per la quale sussiste la colpevolezza anche in capo ai soggetti non imputabili (tesi che presuppone l'indipendenza della situazione volitiva dallo stato d'anomalia psichica) dovrebbe ravvisarsi, conseguentemente, l'esclusione della stessa ove i soggetti non imputabili siano incorsi in errore sul fatto di reato o su causa di giustificazione erroneamente ritenuta sussistente anche se tale errore sia dovuto proprio alla situazione d'anomalia psichica che giustifica, in base alla pericolosità sociale, l'applicazione della misura di sicurezza.
 
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