la diffamazione la giurisprudenza

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un modello di querela per diffamazione

Art. 595 Diffamazione

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro (1).
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1).
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (2) (3).
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599] (2).

(1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.
(2) V., per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47. V. pure art. 304l. 6 agosto 1990, n. 223.
(3) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:


Procedibilità:
A QUERELA DI PARTE

Competenze: TRIBUNALE monocratico (3° e 4° comma e in caso di aggravanti exart. 43 d.lgs. n. 274 del 2000); GIUDICE DI PACE (1° e 2° comma)

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

 

La giurisprudenza in materia di diffamazione

Sui rapporti tra la diffamazione e il diritto di cronaca ....in caso di fatto risalente

Cassazione Penale  Sez. V del 15 gennaio 2008 n. 14062
Il cronista, che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari accaduti molto tempo addietro, ha l’obbligo di ricostruire l’intero e non sempre prevedibile percorso processuale della vicenda, utilizzando tutte le possibili fonti informative; in quanto ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare dell’interesse primario a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. L’omissione di qualsiasi verifica sull’iter processuale, che si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato dopo essere stato arrestato e accusato di gravi reati, comporta l'inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l’esimente del diritto di cronaca.

In tema di diffamazione, nella valutazione della liceità o no della pubblicazione, ai fini della scriminante del diritto di cronaca, anche in via putativa, vale il principio secondo cui al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi «aggiornare» la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative o qualunque altra disponibile. Ciò perché ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento e ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. (Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato la diffamazione nella pubblicazione della notizia dell'arresto di una persona, avvenuto molti anni prima, omettendo qualsiasi verifica circa l'esito giudiziale di quella vicenda, conclusasi poi con una sentenza di assoluzione coperta dal giudicato; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'invocato diritto di cronaca per difetto del requisito della verità della notizia, vulnerato anche dalla incompletezza della notizia medesima, allorquando gli elementi mancanti abbiano rilievo determinante per la reputazione del soggetto interessato).

 

Le interviste a contenuto diffamatorio

Cass Pen Sez III n 15276 del 7 luglio 2006

 

L'immunità ex art. 68 cost e la diffamazione - sul necessario collegamento con l'espletamento del mandato parlamentare

Corte Costituzionale del 14 novembre 2006 n. 373
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile per risarcimento danni proposto nei confronti di un proprio componente, e pendente davanti al tribunale di Milano, sezione I civile, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma 1 cost., con conseguente annullamento della delibera adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 2003. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare "extra moenia" e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità, né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto dell'articolo dal medesimo pubblicato, non valendo l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, a connotarle quali espressive della funzione, ove esse siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata e offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 cost., né potendosi condividere l'assunto per cui l'attività di parlamentare e giornalista può essere considerata come parte della più ampia funzione di politico ed espressione - per quanto atipica - del relativo ruolo istituzionale.

 

L'estensibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 68 cost al direttore di testata - la natura giuridica dell'esimente

Cassazione Penale  Sez. V del 27 ottobre 2006  n. 38944
La causa di non punibilità prevista dall'art. 68 comma 1 cost. in favore dei membri del Parlamento con riguardo alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni si estende, ai sensi dell'art. 119 c.p., a tutti coloro che, ancorché non parlamentari, abbiano concorso nel medesimo reato (principio affermato, nella specie, con riguardo al direttore responsabile di una testata radiotelevisiva, chiamato a rispondere a titolo di concorso, e non per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., del reato di diffamazione addebitato ad un parlamentare).

La speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 68, comma 1, Cost. in favore del parlamentare che esprima opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni configura una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) ed integra, come tale, una causa di giustificazione. Ne consegue che, in tal caso, la condotta è lecita, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto che non può configurare una mera causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere la illiceità del fatto e, pertanto, la insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare, riconosciuta dall' art. 68 Cost., giova al concorrente, ai sensi dell'art. 119 c.p.

Cass Pen Sez V n 1532 del 11 aprile 2008

 

La diffamazione e l'esercizio del diritto di difesa - la natura dell'esimente di cui all'art. 598 cc e la sua applicabilità in via analogica

Cassazione Penale Sez. VI del 26 febbraio 2009 n. 15525
L'esimente di cui all'art. 598 c.p., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori davanti all'autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Pertanto, è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato (nella specie, la Corte ha confermato il non luogo a procedere per insussistenza sia del reato di diffamazione che di calunnia nei confronti di un avvocato che, dietro mandato di un Fallimento, aveva redatto un atto di citazione con cui chiedeva i danni per patrocinio infedele al precedente legale della società fallita. A detta della Corte, le frasi contenute nella citazione dovevano considerarsi funzionali a sostenere e rendere in ipotesi accoglibile la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio; le accuse rivolte al professionista, pur se infondate, non erano state fatte per mero intento spregiativo ed avevano un evidente rapporto con la materia controversa).

 

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