Ritorsione e provocazione

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 599 Ritorsione e provocazione

[I]. Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
[II]. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui [62n. 2], e subito dopo di esso.
[III]. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
 

 

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