Il principio di legalità e di irretroattività nel diritto penale
La riserva di legge nel diritto penale
La riserva di legge assoluta e relativa
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Articolo del Dott Alessandro Gariglio su Altalex in materia di rapporti tra l’art. 2 cp e l’art. 25 cost, sul principio di irretroattività della norma incriminatrice sul rapporto tra irretroattività e misure di sicuerezza.
Le norme che contemplano le pene sono soggette, oltre al rispetto del principio della riserva di legge, anche a quello della determinatezza e precisione.
Il problema della determinatezza (meglio della scarsa determinatezza) si pone, soprattutto, con riferimento alle misure alternative alla detenzione.
In via generale il Legislatore, con riferimento alla pena, pone una cornice edittale della pena e, in difetto, soccorrono le norme di cui agli artt. 23 e ss del cp, sicchè, posta la non configurabilità di una inditerminatezza assoluta della pena, il vero nodo problematico è quello dell'intreccio e del contemperamento tra la necessaria individualizzazione della pena e la sussistenza di cornici edittali troppo ampie (caso questo ricorrente soprattutto nel campo del codice penale militare).
La vastità della cornice edittale viola il principio della riserva di legge posta l'assenza di una determinazione legale della pena, determinazione che diventa, in sostanza, una competenza giudiziale.
Con riferimento alle misure di sicurezza, il Legislatore ha, invece, introdotto un sistema chiuso in cui a ciascun fatto viene collegata una determinata misura di sicurezza, soccorrendo, in difetto, la norma di chiusura di cui all'art. 215 3° comma relativo alla libertà vigilata. Con riferimento alla durata, l'indeterminatezza è connaturata alla tipologia della misura in quanto è sempre indeterminata nel massimo, essa è determinata nel minimo.