La riserva di legge in materia di pene e misure di sicurezza

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La riserva di legge nel diritto penale

La riserva di legge assoluta e relativa

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Dott. Alessandro Gariglio

Articolo del Dott Alessandro Gariglio su Altalex in materia di rapporti tra l’art. 2 cp e l’art. 25 cost, sul principio di irretroattività della norma incriminatrice sul rapporto tra irretroattività e misure di sicuerezza.

 
La riserva di legge
in materia di pena, è unanimemente considerata come assoluta.
L'oggetto della riserva di legge è costituito dalle pene principali, dalle pene accessorie, dalle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dalle misure alternative alla detenzione, dalle pene applicabili in caso di conversione della pene pecuniarie, dagli effetti penali automatici della condanna.
Il principio di legalità riguarda anche il cumulo giuridico di cui all'art. 81 cp, che attiene, latu sensu, al trattamento sanzionatorio e soggiace quindi alla riserva di legge assoluta.
Le norme che contemplano le pene sono soggette, oltre al rispetto del principio della riserva di legge, anche a quello della determinatezza e precisione.
Il problema della determinatezza (meglio della scarsa determinatezza) si pone, soprattutto, con riferimento alle misure alternative alla detenzione.
In via generale il Legislatore, con riferimento alla pena, pone una cornice edittale della pena e, in difetto, soccorrono le norme di cui agli artt. 23 e ss del cp, sicchè, posta la non configurabilità di una inditerminatezza assoluta della pena, il vero nodo problematico è quello dell'intreccio e del contemperamento tra la necessaria individualizzazione della pena e la sussistenza di cornici edittali troppo ampie (caso questo ricorrente soprattutto nel campo del codice penale militare).
La vastità della cornice edittale viola il principio della riserva di legge posta l'assenza di una determinazione legale della pena, determinazione che diventa, in sostanza, una competenza giudiziale.
Con riferimento alle misure di sicurezza, il Legislatore ha, invece, introdotto un sistema chiuso in cui a ciascun fatto viene collegata una determinata misura di sicurezza, soccorrendo, in difetto, la norma di chiusura di cui all'art. 215 3° comma relativo alla libertà vigilata. Con riferimento alla durata, l'indeterminatezza è connaturata alla tipologia della misura in quanto è sempre indeterminata nel massimo, essa è determinata nel minimo.
In ogni caso, mentre con riferimento alla pena s'applica la legge vigente al momento della commissione del fatto, in relazione alle misure di sicurezza esse vengono individuate sulla base della normativa in vigore al momento della loro concreta applicazione.
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