La scriminante dell'uso legittimo delle armi

Argomenti collegati su diritto penale
 
 
 
 
 
sul web
 
 
 
uso legittimo delle armi e fuga gli arresti giurisprudenziali
 
La scriminante dell'uso legittimo delle armi è contemplata e disciplinata dall'art. 53 cp che così testualmente recita: "Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
"
 
Originariamente la norma prevedeva l'uso elgittimo delle armi solo in relazione alla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità.
 
L'ulteriore presupposto legittimante dellimpedimento della consumazione di determinate fattispecie delittuose come quelle di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona, è stato introdotto dalla legge n. 152 del 1975.
 
A tale ultimo riguardo, si è discusso se tale integrazione della norma di cui all'art. 53 cp ne abbia realmente ampliato la portata. secondo parte della dottrina, infatti, anche in presenza del rischio di consumazione delle surriferite fattispecie delittuose, sarebbe ugualmente necessario, al fini della scriminante dell'uso legittimo delle armi, che sussista una situazione di resistenza e/o di violenza a pubblico ufficiale. Secondo altra parte della dottrina, invece, la norma autoirzzarebbe, onde prevenire la consumazione dei riferiti delitti, l'uso delle armi anche in una fase prodromica (anche laddove non si siano ancore realizzati i presupposti di un tentativo punibile).
 
In ogni caso, la scriminante dell'uso legittimo delel armi è riconosciuta solo in favore dei pubblici ufficiali con esclusione degli incaricati di pubblico servizio e degli esercenti un servizio di pubblica necessità; inoltre i pubblici ufficiali che possono avvalersi della causa di giustificazione di cui all'art. 53 cp sono esclusivamente quelli che abbiano, per l'espletamento della propria funzione, in dotazione armi o altri mezzi di coazione fisica. E', infine, necessario che l'uso delle armi sia posto in essere da parte del pubblico ufficiale, al fine di adempiere il dovere.
 
Sul piano della portata applicativa della norma, si sono posti dei dubbi in ordine all'applicabilità della scriminante dell'uso legittimo delle armi a favore delle guardie giurate. Sulla scorta di un attento esame delle disposizioni dedicate alla guardie giurate dal Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, la giurisprudenza e la dottrina hanno escluso che la scriminante dell'uso legittimo delle armi possa essere riconosciuto in favore delle guardie giurate ove esse non siano state legalmente richieste da un pubblico ufficiale.
 
La norma di cui all'art. 53 cp ha carattere espressamente residuale nel senso che la scriminante dell'uso legittimo delle armi opererà, ricorrendone i presupposti di legge, solo laddove non siano invocabili le cause di giustificazione dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere.
 
L'ipotesi base del ricorso all'uso legittimo delle armi e quella costituita dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
 
Con riferimento alla violenza, si è osservato come la stessa possa anche non consistere in una violenza fisica e possa realizzarsi anche nella forma della minaccia. In particolare si è riconosciuta l'operatività della scriminante nel caso in cui la violenza sia realizzata esclusivamente puntando l'arma ed a prescidere dalla sussistenza di un reale conflitto a fuoco.
 
Con riferimento alla resistenza, la dottrina e la giurisprudenza, in una prospettiva d'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 53 cp, hanno sostenuto che l'uso delle armi non scrimini ove sia destinato a vincere una mera resistenza passiva. Con specifico riferimento alla fuga, si è osservato che l'uso delle armi può essere considerato legittimo solo laddove, per le modalità della fuga medesima, siano poste a repentaglio la vita e l'incolumità individuale di terze persone.
 
In particolare non è stato ritenuto legittimo l'uso delle armi a seguito della trasgressione dell'ordine dell'alt. Ove, però, sia ritenuto legittimo l'uso delle armi, il pubblico ufficiale non potrà essere chiamato a rispondere, neppure ex art. 55 cp per eccesso colposo, dell'evento più grave eventualmente verificatosi in quanto si tratta di un rischio connaturato allo stesso uso dell'arma (cfr. Cass. Pen. n. 9961 del 2000).
 
Sempre con riferimento alla scriminante dell'uso legittimo delle armi, anche se la norma nulla dice al riguardo, si ritiene che debbano sussistere anche i requisiti:
della necessità del ricorso alle armi, nel senso che la resistenza o la violenza debbono essere di tale natura da non possano essere neutralizzate diversamente
della proporzionalità, nel senso che deve essere in ogni caso effettuato un bilanciamento, caso per caso, tra gli interessi contrapposti, nonchè in ordine al livello di pericolo determinato dalla condotta del soggetto che resista o usi violenza al pubblico ufficiale e dalla condotta di quest'ultimo.
 
RICHIEDI CONSULENZA