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Le circostanze attenuanti comuni sono previste dall'art. 62 cp. Esse possono diminuire la pena altrimenti applicabile sino ad 1/3 (sussistono, peraltro, dei limiti in ordine al possibile effetto diminuente delle circostanze attenuanti in caso di concorso omogeneo nel senso che la diminuzione complessivamente prodotta dalle circostanze attenuanti stesse non può determinare una pena inferiore a 1/4 di quella che sarebbe applicata ove non concorressero circostanze).
Esse sono:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore sociale
Con riferimento a tale circostanza attenuante, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come i motivi di particolare valore sociale debbano essere così percepiti dalla collettività e non appartenere esclusivamente a particolari cerchie sociali. E' stata esclusa la concessione dell'attenuante con riferimento a reati commessi per vendetta, per bisogni familiari, per onore, per gelosia, per finalità terroristiche o eversive.
Pur se l'attenuante non contempla, tra i presupposti per la sua concessione, il requisito della proporzionalità, si ritiene che esso possa essere desunto dall'aggettivo particolare che connota il valore sociale dei motivi dell'agire criminoso in quanto tale particolare valore sociale è da escludere in difetto di proporzionalità tra la gravità del reato commesso ed i suoi motivi sottostanti (in tal senso, Cass. Pen. n. 23114 del 2003).
2) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto (c.d. provocazione)
Con riferimento alla circostanza attenuante della provocazione, deve innanzitutto sottolinearsi che, ai fini della sua configurabilità, non è necessaria l'antigiuridicità della condotta provocatoria nè che il reato sia posto in essere contro la persona che abbia dato luogo alla provocazione essendo, all'uopo, sufficiente, da una parte, che la condotta provocatoria violi norme di carattere sociale e civile e, dall'altra, che essa sia diretta o al provocatore o a persona a questo legata da un rapporto giuridicamente apprezzabile (ad es. la parentela).
Ciò premesso, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in esame, è, altresì, necessario che il fatto di reato sia causalmente riferibile alla provocazione e, cioè, che sussista un rapporto di immediatezza tra la provocazione e la reazione criminosa. E', in ogni caso, ritenuta concedibile la circostanza attenuante anche nel caso in cui il fatto ingiusto altrui sia risalente nel tempo, qualore sussista un episodio recente che abbia indotto lo stato d'ira produttivo della reazione criminosa. Ai fini della concessione dell'attenuante è, in ogni caso, necessario che sussista un rapporto di proporzionalità tra il fatto ingiusto ed il reato commesso. La circostanza attenuante è stata ritenuta compatibile con la premeditazione e con la diminuente dei motivi di particolare valore sociale e morale; non è stata ritenuta compatibile con il vizio parziale di mente ove lo stato d'ira sia determinato dall'infermità, con i motivi futili, con il vincolo della continuazione e con i reati permanenti.
3) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza.
Con riferimento all'attenuante in esame, deve sussistere il nesso di causalità tra l'elemento oggettivo della folla in tumulto ed il tipo di reato commesso; inoltre, deve trattarsi, per espressa disposizione di legge, di assembramento non vietato e l'autore del reato deve essersi trovato involontariamente coinvolto nel tumulto non avendo concorso deliberatamente a provocarlo.
4) L'avere nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità
Esse sono:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore sociale
Con riferimento a tale circostanza attenuante, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come i motivi di particolare valore sociale debbano essere così percepiti dalla collettività e non appartenere esclusivamente a particolari cerchie sociali. E' stata esclusa la concessione dell'attenuante con riferimento a reati commessi per vendetta, per bisogni familiari, per onore, per gelosia, per finalità terroristiche o eversive.
Pur se l'attenuante non contempla, tra i presupposti per la sua concessione, il requisito della proporzionalità, si ritiene che esso possa essere desunto dall'aggettivo particolare che connota il valore sociale dei motivi dell'agire criminoso in quanto tale particolare valore sociale è da escludere in difetto di proporzionalità tra la gravità del reato commesso ed i suoi motivi sottostanti (in tal senso, Cass. Pen. n. 23114 del 2003).
2) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto (c.d. provocazione)
Con riferimento alla circostanza attenuante della provocazione, deve innanzitutto sottolinearsi che, ai fini della sua configurabilità, non è necessaria l'antigiuridicità della condotta provocatoria nè che il reato sia posto in essere contro la persona che abbia dato luogo alla provocazione essendo, all'uopo, sufficiente, da una parte, che la condotta provocatoria violi norme di carattere sociale e civile e, dall'altra, che essa sia diretta o al provocatore o a persona a questo legata da un rapporto giuridicamente apprezzabile (ad es. la parentela).
Ciò premesso, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in esame, è, altresì, necessario che il fatto di reato sia causalmente riferibile alla provocazione e, cioè, che sussista un rapporto di immediatezza tra la provocazione e la reazione criminosa. E', in ogni caso, ritenuta concedibile la circostanza attenuante anche nel caso in cui il fatto ingiusto altrui sia risalente nel tempo, qualore sussista un episodio recente che abbia indotto lo stato d'ira produttivo della reazione criminosa. Ai fini della concessione dell'attenuante è, in ogni caso, necessario che sussista un rapporto di proporzionalità tra il fatto ingiusto ed il reato commesso. La circostanza attenuante è stata ritenuta compatibile con la premeditazione e con la diminuente dei motivi di particolare valore sociale e morale; non è stata ritenuta compatibile con il vizio parziale di mente ove lo stato d'ira sia determinato dall'infermità, con i motivi futili, con il vincolo della continuazione e con i reati permanenti.
3) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza.
Con riferimento all'attenuante in esame, deve sussistere il nesso di causalità tra l'elemento oggettivo della folla in tumulto ed il tipo di reato commesso; inoltre, deve trattarsi, per espressa disposizione di legge, di assembramento non vietato e l'autore del reato deve essersi trovato involontariamente coinvolto nel tumulto non avendo concorso deliberatamente a provocarlo.
4) L'avere nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità
Per quel che concerne la presente circostanza attenuante, si confrontano due orientamenti giurisprudenziali in ordine al concetto di danno patrimoniale di speciale tenuità. Pur essendovi unanimità di vedute in ordine all'irrilevanza dell'eventuale profitto maturato dall'agente, si dibatte se il danno debba essere acclarato con criterio oggettivo o sulla base delle condizioni economiche della vittima. Con riferimento a reati avvinti dal vincolo della continuazione, la circostanza attenuante è stata ritenuta concedibile con riferimento al reato più grave anche se la stessa è stata esclusa per i reati minori.
5) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
6) L'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile mediante le restituzioni, o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56 cp, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato (ravvedimento attivo)
La prima circostanza attenuante contemplata dal n. 6 dell'art. 62 cp presuppone, da un lato, il risarcimento integrale e, ove possibile, le restituzione e, dall'altro, che tale condotta sia posta in essere prima del giudizio . Secondo la giurisprudenza, il risarcimento, per integrare la circostanza attenuante, deve essere volontario, effettivo ed integrale e, in caso di rifiuto dello stesso da parte della vittima del reato, deve essere formulata un'offerta reale che attesti la serietà dell'intento riparatorio. Secondo un orientamento di giurisprudenza il risarcimento da parte di un ente assicuratore, escludendo la volontarietà, non darebbe titolo alla concessione della circostanza attenuante. Tale orientamento è stato, peraltro, superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il risarcimento deve, peraltro, riguardare anche le persone offese non costituite in giudizio, stante il presupposto, richiesto dalla norma, della sua integralità.
La seconda circostanza contemplata dal n. 6 è quella dell'elisione o dell'attenuazione spontanea delle conseguenze dannose del reato. Con riferimento agli effetti della condotta, deve precisarsi che la norma pone, come condizione per la concessione dell'attenuante, l'efficacia della condotta medesima. La giurisprudenza ha escluso che la confessione possa integrare i presupposti oggettivi dell'attenuante.
5) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
6) L'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile mediante le restituzioni, o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56 cp, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato (ravvedimento attivo)
La prima circostanza attenuante contemplata dal n. 6 dell'art. 62 cp presuppone, da un lato, il risarcimento integrale e, ove possibile, le restituzione e, dall'altro, che tale condotta sia posta in essere prima del giudizio . Secondo la giurisprudenza, il risarcimento, per integrare la circostanza attenuante, deve essere volontario, effettivo ed integrale e, in caso di rifiuto dello stesso da parte della vittima del reato, deve essere formulata un'offerta reale che attesti la serietà dell'intento riparatorio. Secondo un orientamento di giurisprudenza il risarcimento da parte di un ente assicuratore, escludendo la volontarietà, non darebbe titolo alla concessione della circostanza attenuante. Tale orientamento è stato, peraltro, superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il risarcimento deve, peraltro, riguardare anche le persone offese non costituite in giudizio, stante il presupposto, richiesto dalla norma, della sua integralità.
La seconda circostanza contemplata dal n. 6 è quella dell'elisione o dell'attenuazione spontanea delle conseguenze dannose del reato. Con riferimento agli effetti della condotta, deve precisarsi che la norma pone, come condizione per la concessione dell'attenuante, l'efficacia della condotta medesima. La giurisprudenza ha escluso che la confessione possa integrare i presupposti oggettivi dell'attenuante.