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Le circostanze aggravanti comuni sono previste all'art. 61 cp che contempla una serie di elementi la cui ricorrenza può determinare, all'esito del bilanciamento con le circostanze attenuanti, un eventuale aggravamento della pena rispetto a quella applicabile sulla base delle cornice edittale del reato commesso.
Le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 cp sono denominate comuni in quanto accedono ad ogni reato mentre le circostanze aggravanti speciali sono quelle previste in relazione a singoli specifici reati ed applicabili solo con riferimento ad essi.
L'art. 61 cp precisa, nel primo comma, che le circostanze aggravanti successivamente elencate sono considerate tali allorchè esse non siano elementi costitutivi del reato (ciò, in particolare, rileva con riferimento alle circostanze di cui ai punti 9 e 10)
Le singole circostanze aggravanti
1) l'avere agito per motivi abietti o futili
Il motivo abietto è quello che ripugna al comune sentimento sociale (ad esempio tale è stato considerata la vendetta, ove diretta all'affermazione del prestigio criminale ed alla sopraffazione dell'avversario - Cass Pen n 10414 del 12 marzo 2002).
Il motivo futile è quello assolutamente lieve rispetto alla reazione illecita posta in essere. Esso, per la sua inconsistenza, si trasforma in mero pretesto dell'agire criminale.
L'aggravante è stata ritenuta in ogni caso compatibile con il tentativo.
Si discute in ordine all'applicabilità della stessa in caso di seminfermità di mente. La giurisprudenza è orientata in senso positivo previa verifica che il motivo abietto o futile non sia condizionato; non sia, cioè, espressione tipica della seminfermità.
2) l'avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o a assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato
Nota come connessione teleologica, l'aggravante presuppone che il reato sia uno strumento asservito ad un ulteriore reato già commesso o da commettere e denota una marcata tendenza a delinquere dell'agente. In particolare, la circostanza aggravante in esame presuppone già avvenuta la commissione del reato per ciò che riguarda l'occultamento del reato diverso o il conseguimento o l'assicurazione del suo prodotto, profitto o prezzo ovvero la finalità di garantirsi l'impunità.
Non presuppone, invece, la già avvenuta realizzzazione del diverso reato, neppure nella forma del tentativo, la commissione di reato per realizzarne un altro.
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame è necessario acclarare che sussista la volontà, da parte dell'agente, d'asservire il reato mezzo al reato fine per gli obiettivi indicati. E' ammessa, al riguardo, l'imputazione a titolo di dolo, di dolo alternativo, di dolo eventuale e di dolo d'impeto.
Non esclude l'applicazione della circostanza aggravante, la sussistenza di una causa di non punibilità o di improcedibilità o di estinzione del reato fine. In particolare, poi, non esclude l'applicazione dell'aggravante con riferimento al reato mezzo l'intervenuta prescrizione con riguardo al reato fine.
3) l'avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento
Si tratta della circostanza aggravante nota sotto il nome di colpa cosciente. La maggiore difficoltà applicativa con riferimento ad essa è la sua distinzione dal dolo eventuale. In entrambe le ipotesi, infatti, il risultato offensivo non è oggetto di volontà diretta dell'agente e, tuttavia, mentre nella colpa cosciente l'agente si raffigura la possibilità dell'esito penalmente illecito ma esclude erroneamente che in concreto esso possa verificarsi, nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio del verificarsi del risultato offensivo.
4) l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone.
La circostanza aggravante in esame riguarda le modalità della condotta che deve caratterizzazrsi per un quid pluris, connotato da crudeltà morale e fisica, non necessario alla consumazione del reato posto in essere. La distinzione tra la crudeltà e la sevizia non è qualitativa ma solo quantitativa in quanto la crudeltà non giunge al grado di atrocità che connota, invece, la sevizia.
La reiterazione dell'atto integrante l'azione criminosa non integra, secondo la giurisprudenza, l'aggravante in parola quando essa è, di norma, presupposto necessario per la realizzazione del risultato offensivo effettivamente conseguito (cfr. Cass. Pen 5678 del 2005). E' stato, inoltre rilevato che la circostanza può ricorrere anche se il soggetto passivo non è in grado di percepire le sevizie o la crudeltà ed anche se le stesse sono destinate a soggetto diverso dal soggetto apssivo del reato.
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
La circostanza aggravante in esame viene indicata come minorata difesa e consiste nell'approfittamento di circostanze di tempo o di luogo note o che, comunque, abbiano agevolato la commissione del reato. Con riguardo specifico alle circostanze di persona, mette conto rilevare che esse vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla particolare prestanza dell'agente, salvo che si tratti di una sua eccezionale condizione.
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato
Si tratta di circostanza aggravante, di natura soggettiva, che colpisce la maggiore riottosità al rispetto della legge dimostrata dall'agente; allo stato di latitanza, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in parola, è equiparato lo stato di evasione.
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità
La circostanza aggravante in esame è applicabile ai soli delitti che offendono il patrimonio.
In giurisprudenza, si è assistito ad un progressivo mutamento d'orientamento in ordine all'interpretazione del danno di rilevante gravità. A partire da un iniziale orientamento secondo il quale il danno di rilevante gravità dovesse essere valutato con riferimento alle condizioni della vittima, si è passati ad un successivo orientamento a mente del quale il danno di rilevante gravità deve avere natura oggettiva. Il criterio valutativo basato sulle condizioni economiche della vittima può soccorrere solo nei casi dubbi, allorchè il criterio oggettivo non fornisca parametri certi per l'applicazione dell'aggravante.
La circostanza aggravante in esame è stata ritenuta compatibile con il delitto tentato, allorchè, per le circostanze di tempo e di luogo appare probabile che, ove il delitto fosse giunto a consumazione, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante gravità.
Nel caso del reato continuato, al fine di valutare la gravità del danno patrimoniale arrecato occorre aversi riguardo al danno complessivo cagionato dalla somma delle violazioni.
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante in esame l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri non deve essere elemento costitutivo del reato commesso. Essa può consistere nell'uso illegittimo delle potestà dell'ufficio o nell'omissione dei doveri ad esso inerenti. Non s'applica agli esercenti servizi di pubblica necessità
10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa delle funzioni o del servizio
Anche ai fini dell'applicazione della presente circostanza aggravante, così come per la precedente, è necessario che la condotta in cui essa consiste non sia elemento costitutivo del reato realizzato rimanendo, in tale ipotesi, assorbita.
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante, è necessario che il fatto di reato sia connesso all'esercizio delle funzioni dei soggetti in essa individuati. Il rapporto tra l'esercizio delle funzioni e la realizzazione del fatto di reato può essere di vera e propria causalità o di mera contestualità.
11) l'avere comemsso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità
La circostanza aggravante in esame consiste nell'apprfittamento di determinate circostanze e relazioni che agevolano la commissione del reato.
L'abuso di autorità riguarda solo i rapporti di diritto privato.
Le relazioni domestiche sono quelle inerenti il nucleo familiare in senso allargato.
Le relazioni d'ufficio sono quelle inerenti i rapporti di lavoro di natura privata o pubblica.
L'abuso di prestazioni d'opera si riferisce ad ogni rapporto di collaborazione lavorativa che sia fondato su un rapporto fiduciario e che agevoli la commissione del reato. Si è precisato che il soggetto passivo del reato commesso può essere anche distinto dal soggetto con il quale viene intrattenuta la relazione di prestazione d'opera.
Con riferimento alle relazioni di coabitazione, si è precisato che esse non sono solo quelle di convivenza ma possono consistere in una permanenza non momentanea (in tale prospettiva, si sono fatte rientrare nel campo applicativo dell'aggravante in esame le relazioni che si possono instaurare in luoghi diversi da una casa privata - ad es. in albergo o in ospedale). Si è, peraltro, affermata l'applicabilità della circostanza aggravante anche nel caso di morte del coabitante in quanto essa si fonda sul maggior grado di facilità a delinquere determinata dalla situazione del coabitare e tale elemento non è escluso dalla morte del coabitante.
La relazione di ospitalità è, invece, caratterizzata da una situazione provvisoria, momentanea ed occasionale.
Le singole circostanze aggravanti
1) l'avere agito per motivi abietti o futili
Il motivo abietto è quello che ripugna al comune sentimento sociale (ad esempio tale è stato considerata la vendetta, ove diretta all'affermazione del prestigio criminale ed alla sopraffazione dell'avversario - Cass Pen n 10414 del 12 marzo 2002).
Il motivo futile è quello assolutamente lieve rispetto alla reazione illecita posta in essere. Esso, per la sua inconsistenza, si trasforma in mero pretesto dell'agire criminale.
L'aggravante è stata ritenuta in ogni caso compatibile con il tentativo.
Si discute in ordine all'applicabilità della stessa in caso di seminfermità di mente. La giurisprudenza è orientata in senso positivo previa verifica che il motivo abietto o futile non sia condizionato; non sia, cioè, espressione tipica della seminfermità.
2) l'avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o a assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato
Nota come connessione teleologica, l'aggravante presuppone che il reato sia uno strumento asservito ad un ulteriore reato già commesso o da commettere e denota una marcata tendenza a delinquere dell'agente. In particolare, la circostanza aggravante in esame presuppone già avvenuta la commissione del reato per ciò che riguarda l'occultamento del reato diverso o il conseguimento o l'assicurazione del suo prodotto, profitto o prezzo ovvero la finalità di garantirsi l'impunità.
Non presuppone, invece, la già avvenuta realizzzazione del diverso reato, neppure nella forma del tentativo, la commissione di reato per realizzarne un altro.
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame è necessario acclarare che sussista la volontà, da parte dell'agente, d'asservire il reato mezzo al reato fine per gli obiettivi indicati. E' ammessa, al riguardo, l'imputazione a titolo di dolo, di dolo alternativo, di dolo eventuale e di dolo d'impeto.
Non esclude l'applicazione della circostanza aggravante, la sussistenza di una causa di non punibilità o di improcedibilità o di estinzione del reato fine. In particolare, poi, non esclude l'applicazione dell'aggravante con riferimento al reato mezzo l'intervenuta prescrizione con riguardo al reato fine.
3) l'avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento
Si tratta della circostanza aggravante nota sotto il nome di colpa cosciente. La maggiore difficoltà applicativa con riferimento ad essa è la sua distinzione dal dolo eventuale. In entrambe le ipotesi, infatti, il risultato offensivo non è oggetto di volontà diretta dell'agente e, tuttavia, mentre nella colpa cosciente l'agente si raffigura la possibilità dell'esito penalmente illecito ma esclude erroneamente che in concreto esso possa verificarsi, nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio del verificarsi del risultato offensivo.
4) l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone.
La circostanza aggravante in esame riguarda le modalità della condotta che deve caratterizzazrsi per un quid pluris, connotato da crudeltà morale e fisica, non necessario alla consumazione del reato posto in essere. La distinzione tra la crudeltà e la sevizia non è qualitativa ma solo quantitativa in quanto la crudeltà non giunge al grado di atrocità che connota, invece, la sevizia.
La reiterazione dell'atto integrante l'azione criminosa non integra, secondo la giurisprudenza, l'aggravante in parola quando essa è, di norma, presupposto necessario per la realizzazione del risultato offensivo effettivamente conseguito (cfr. Cass. Pen 5678 del 2005). E' stato, inoltre rilevato che la circostanza può ricorrere anche se il soggetto passivo non è in grado di percepire le sevizie o la crudeltà ed anche se le stesse sono destinate a soggetto diverso dal soggetto apssivo del reato.
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
La circostanza aggravante in esame viene indicata come minorata difesa e consiste nell'approfittamento di circostanze di tempo o di luogo note o che, comunque, abbiano agevolato la commissione del reato. Con riguardo specifico alle circostanze di persona, mette conto rilevare che esse vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla particolare prestanza dell'agente, salvo che si tratti di una sua eccezionale condizione.
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato
Si tratta di circostanza aggravante, di natura soggettiva, che colpisce la maggiore riottosità al rispetto della legge dimostrata dall'agente; allo stato di latitanza, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in parola, è equiparato lo stato di evasione.
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità
La circostanza aggravante in esame è applicabile ai soli delitti che offendono il patrimonio.
In giurisprudenza, si è assistito ad un progressivo mutamento d'orientamento in ordine all'interpretazione del danno di rilevante gravità. A partire da un iniziale orientamento secondo il quale il danno di rilevante gravità dovesse essere valutato con riferimento alle condizioni della vittima, si è passati ad un successivo orientamento a mente del quale il danno di rilevante gravità deve avere natura oggettiva. Il criterio valutativo basato sulle condizioni economiche della vittima può soccorrere solo nei casi dubbi, allorchè il criterio oggettivo non fornisca parametri certi per l'applicazione dell'aggravante.
La circostanza aggravante in esame è stata ritenuta compatibile con il delitto tentato, allorchè, per le circostanze di tempo e di luogo appare probabile che, ove il delitto fosse giunto a consumazione, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante gravità.
Nel caso del reato continuato, al fine di valutare la gravità del danno patrimoniale arrecato occorre aversi riguardo al danno complessivo cagionato dalla somma delle violazioni.
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante in esame l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri non deve essere elemento costitutivo del reato commesso. Essa può consistere nell'uso illegittimo delle potestà dell'ufficio o nell'omissione dei doveri ad esso inerenti. Non s'applica agli esercenti servizi di pubblica necessità
10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa delle funzioni o del servizio
Anche ai fini dell'applicazione della presente circostanza aggravante, così come per la precedente, è necessario che la condotta in cui essa consiste non sia elemento costitutivo del reato realizzato rimanendo, in tale ipotesi, assorbita.
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante, è necessario che il fatto di reato sia connesso all'esercizio delle funzioni dei soggetti in essa individuati. Il rapporto tra l'esercizio delle funzioni e la realizzazione del fatto di reato può essere di vera e propria causalità o di mera contestualità.
11) l'avere comemsso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità
La circostanza aggravante in esame consiste nell'apprfittamento di determinate circostanze e relazioni che agevolano la commissione del reato.
L'abuso di autorità riguarda solo i rapporti di diritto privato.
Le relazioni domestiche sono quelle inerenti il nucleo familiare in senso allargato.
Le relazioni d'ufficio sono quelle inerenti i rapporti di lavoro di natura privata o pubblica.
L'abuso di prestazioni d'opera si riferisce ad ogni rapporto di collaborazione lavorativa che sia fondato su un rapporto fiduciario e che agevoli la commissione del reato. Si è precisato che il soggetto passivo del reato commesso può essere anche distinto dal soggetto con il quale viene intrattenuta la relazione di prestazione d'opera.
Con riferimento alle relazioni di coabitazione, si è precisato che esse non sono solo quelle di convivenza ma possono consistere in una permanenza non momentanea (in tale prospettiva, si sono fatte rientrare nel campo applicativo dell'aggravante in esame le relazioni che si possono instaurare in luoghi diversi da una casa privata - ad es. in albergo o in ospedale). Si è, peraltro, affermata l'applicabilità della circostanza aggravante anche nel caso di morte del coabitante in quanto essa si fonda sul maggior grado di facilità a delinquere determinata dalla situazione del coabitare e tale elemento non è escluso dalla morte del coabitante.
La relazione di ospitalità è, invece, caratterizzata da una situazione provvisoria, momentanea ed occasionale.