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Possono essere tracciate distinzioni con riferimento ai modi di manifestazione del dolo, si parla, dunque, oltre che di dolo intenzionale, diretto e eventuale, di dolo indeterminato, di dolo alternativo, nonchè, con riferimento al suo oggetto, di dolo generico e di dolo specifico e, in relazione alla maturazione del proposito criminoso, di dolo d'impeto e di dolo di proposito.
In via generale, deve sottolinearsi come il dolo rilevante, nell'ambito del diritto penale, sia esclusivamente quello c.d. concomitante, quello, cioè, che si sia concretizzato in una condotta materiale offensiva e rilevante sotto il profilo penalòe.
Non rileva, dunque, il dolo antecedente che può, tuttavia, concorrere a qualificare il dolo concomitante come dolo di proposito, nonchè ad integrare l'aggravante della premeditazione nei delitti contro l'integrità fisica e la vita.
Non rileva, in via di principio, neppure il dolo susseguente anche se l'omesso intervento dinanzi ad un fatto offensivo verificatosi per errore potrebbe integrare un diverso titolo di reato.
Con riferimento al dolo alternativo e al dolo indeterminato, si tratta di forme particolari di manifestazione del dolo.
Il dolo alternativo consiste nella volontà alternativa di produrre uno fra due eventi integranti diverse fattispecie di reato delle quali una sola si verificherà in concreto. La giurisprudenza ha sottolineato come vi sia incompatibilità tra il dolo alternativo ed il dolo eventuale in quanto, mentre quest'ultimo si caratterizza per la mera accettazione del rischio che un evento delittuoso si verifichi, il primo si caratterizza per la coscienza e volontà di uno dei due risultati offensivi previsti da due distinte fattispecie penali (sussiste pertanto certezza in ordine al verificarsi di un fatto di reato essendo solo dubbio quale, tra i due possibili, in concreto si verificherà).
Il dolo indeterminato si realizza, invece, allorchè l'agente si prefiguri la realizzazione di due o più risultati offensivi penalmente rilevanti, alternativamente o cumulativamente, come conseguenza della propria condotta.
In tale prospettiva, il dolo indeterminato troverà la sua concreta determinazione in relazione all'esito reale della condotta.
Con riferimento all'oggetto del dolo, si usa distinguere il dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di tutti gli elementi del fatto tipico contemplato dalla fattispecie penale astratta, dal dolo specifico, che si caratterizza per la rilevanza della finalità specifica perseguita dall'agente essendo irrilevante che tale fine ulteriore trovi effettiva concretizzazione (i reati a dolo specifico, proprio per l'essenzialità della finalità ulteriore perseguita dall'autore, sono incompatibili con il criterio d'atribuzione psicologica del fatto del dolo eventuale).
In relazione alle modalità di maturazione del proposito criminoso, si distingue il dolo d'impeto, che si caratterizza per il fatto che la volontà di delinquere si forma nel momento stesso in cui l'agente commette il reato, dal dolo di proposito che si caratterizza per la sussistenza di un determinato lasso di tempo tra il momento della maturazione della volontà criminale ed il momento della sua concreta attuazione.
I caratteri distintivi del dolo di proposito sono:
sotto il profilo temporale, la sussistenza di un determinato lasso temporale tra il momento della formazione della volontà criminale ed il momento della sua concreta attuazione.
sotto il profilo psicologico, la persistenza del proposito criminale anticipatamente formatosi.
La persistenza della volontà criminale incide sotto il profilo della colpevolezza integrando, nei delitti contro l'integrità personale e contro la vita, l'aggravante della premeditazione.