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il concorso anomalo di cui all'art. 116 cp
le forme di manifestazione del dolo
Il dolo eventuale, essendo una manifestazione meno intensa del dolo, appare non compatibile con specifiche forme di reati che richedono, per la loro stessa struttura, il dolo intenzionale o, almeno, il dolo diretto.
Alcuni reati, poi, per la loro stessa tecnica di formulazione, richiedono la certezza in ordine a tutti gli elementi costitutivi; è il caso, ad esempio, del delitto di calunnia che, secondo la giurisprudenza, presuppone che l'autore sia certo in ordine all'infondatezza degli addebiti mossi al soggetto passivo.
Al contrario, nel caso del delitto di ricettazione, il criterio d'attribuzione psicologica del fatto all'autore dell'illecito potrà essere anche il dolo eventuale essendo sufficiente, a tal fine, che il soggetto attivo si rappresenti la possibilità della provenienza illecita della cosa.
Il dolo eventuale appare, invece, incompatibile con l'aggravante della premeditazione in quanto si caratterizza per la scarsa intensità della componente volitiva che, al contrario, rappresenta l'elemento centrale dell'aggravante della premeditazione.
Il dolo eventuale viene in rilievo anche al fine di distinguere la fattispecie dell'aberratio ictus plurioffensiva dal concorso formale di reati in quanto l'aberratio ictus si verifica allorchè il diverso reato contestualmente commesso non sia preveduto come conseguenza possibile della propria azione od omissione mentre il concorso formale si verifica allorchè il diverso reato, rispetto a quello primario oggetto della propria condotta, sia preveduto come conseguenza possibile della condotta medesima.
Cassazione penale sez. un. 14 febbraio 1996 n. 3571
Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).
Risorse sul web
dolo eventuale e colpa cosciente su overlex di Avv Luigi Viola