Il dolo eventuale

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Il dolo eventuale
è una peculiare forma di manifestazione del dolo che si caratterizza per il fatto che il risultato della condotta non è voluto in via diretta come conseguenza della propria azione od omissione ma viene preveduto come una delle  sue possibili conseguenze.
 
Il dolo eventuale va, dunque, distinto dal dolo intenzionale e dal dolo diretto.
 
Il dolo intenzionale, infatti, si caratterizza per il fatto che l'evento illecito è conseguenza rappresentata e voluta dall'autore del reato il quale ha, come obiettivo, proprio la realizzazione di quell'evento.
 
Il dolo diretto si caratterizza per il fatto che l'evento illecito non costituisce l'obiettivo finale della condotta dell'autore e, tuttavia, l'autore si rappresenta tale evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua azione (secondo parte della dottrina anche tale forma di manifestazione del dolo dovrebbe rientrare nella categoria del dolo eventuale - di contrario avviso, invece, la giurisprudenza, cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 3571 del 12 aprile 1996).
 
Il dolo eventuale, invece, si caratterizza per il fatto che l'evento illecito non costituisce l'obiettivo che persegue l'autore dell'azione o dell'omissione e, tuttavia, lo stesso viene preveduto come conseguenza possibile della condotta posta in essere.
 
Sotto il profilo psicologico, l'elemento caratterizzante il dolo eventuale e la sua connotazione distintiva rispetto alla colpa cosciente di cui all'art. 61 n. 3 cp, è l'accettazione del rischio. Anche nelle ipotesi di responsabilità penale per colpa cosciente, infatti, l'autore si rappresenta l'eventualità del verificarsi dell'evento illecito e, tuttavia, esclude erroneamente che, nel caso concreto, tale evento possa verificarsi.

Il dolo eventuale
, essendo una manifestazione meno intensa del dolo, appare non compatibile con specifiche forme di reati che richedono, per la loro stessa struttura, il dolo intenzionale o, almeno, il dolo diretto.
 
I reati a dolo specifico, al riguardo, impongono che l'evento integrante il dolo specifico sia voluto e non semplicemente preveduto come conseguenza possibile.

Alcuni reati, poi, per la loro stessa tecnica di formulazione, richiedono la certezza in ordine a tutti gli elementi costitutivi; è il caso, ad esempio, del delitto di calunnia che, secondo la giurisprudenza, presuppone che l'autore sia certo in ordine all'infondatezza degli addebiti mossi al soggetto passivo.

Al contrario, nel caso del delitto di ricettazione, il criterio d'attribuzione psicologica del fatto all'autore dell'illecito potrà essere anche il dolo eventuale essendo sufficiente, a tal fine, che il soggetto attivo si rappresenti la possibilità della provenienza illecita della cosa.

Il dolo eventuale appare, invece, incompatibile con l'aggravante della premeditazione in quanto si caratterizza per la scarsa intensità della componente volitiva che, al contrario, rappresenta l'elemento centrale dell'aggravante della premeditazione.
 
Con riferimento al concorso di persone, deve sottolinearsi che l'applicazione dell'art. 116 cp è astrattamente configurabile solo laddove il diverso reato del concorrente non sia preveduto, neppure come conseguenza possibile, del reato associativo commesso atteso che, in difetto, il concorrente risponderà, ex art. 110 cp, anche del diverso reato commesso da altro concorrente.

Il dolo eventuale viene in rilievo anche al fine di distinguere la fattispecie dell'aberratio ictus plurioffensiva dal concorso formale di reati in quanto l'aberratio ictus si verifica allorchè il diverso reato contestualmente commesso non sia preveduto come conseguenza possibile della propria azione od omissione mentre il concorso formale si verifica allorchè il diverso reato, rispetto a quello primario oggetto della propria condotta, sia preveduto come conseguenza possibile della condotta medesima.

 

Cassazione penale  sez. un. 14 febbraio 1996 n. 3571

Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).

Risorse sul web

dolo eventuale e colpa cosciente su overlex di Avv Luigi Viola

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