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Con il termine cumulo giuridico si indica il trattamento sanzionatorio peculiare previsto con riferimento al concorso formale di reati ed al reato continuato dall'art. 81 cp.
Esso consiste nella pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo. E', in ogni caso, previsto un limite massimo all'incremento della pena base che è quello della somma delle pene applicabili con riferimento ai reati realizzati in concorso formale o in forma continuata.
Con la Legge nota come ex Cirielli (L. n. 251 del 5 dicembre 2005), peraltro, la disciplina del cumulo giuridico ha subito una modificazione con riferimento alla categoria dei recidivi reiterati di cui al quarto comma dell'art. 99 cp. Con riguardo ad essi, infatti, l'incremento della pena base, in applicazione del cumulo giuridico, non potrà mai essere inferiore ad 1/3 della pena base stessa. In dottrina, si è osservato che la scelta di imporre questo ulteriore elemento di rigidità nella disciplina della pena relativa ad una specifica categoria di recidivi reiterati, sulla base di una mera condizione personale del reo, appare illogica e si somma, peraltro, alla concorrente previsione di rigidità, con riferimento all'applicazione obbligatoria delle aggravanti per la medesima recidiva reiterata previste dall'art. 99 cp.
Sotto il profilo della logica del cumulo giuridico, si ritiene che essa risieda nel minor disvalore e nella minore pericolosità del soggetto che delinqua con un unico atteggiamento doloso (e, nel caso del concorso formale, con unica condotta) rispetto al soggetto che commetta una pluralità di condotte penalmente illecite con altrettante autonome volizioni.
Una delle problematiche di maggior rilievo con riferimento al cumulo giuridico, è quella che attiene all'interpretazione da darsi alla violazione più grave, alla cui pena occorre riferirsi come base per il calcolo del cumulo.
Si contrappongono due orientamenti; per il primo la violazione più grave è quella, in astratto, punita con la pena più grave; al riguardo, il primo elelemto dal quale occorre prendere le mosse è quello della cornice edittale, in subordine vanno prese in considerazione le circostanze quali contestate e non quali concretamente ritenute all'esito del giudizio.
La giurisprudenza delle SS.UU., con sentenza n. 15 del 1998, ha, peraltro, avuto modo di precisare che, a prescindere dalla tipologia di sanzione applicabile, con riferimento al cumulo giuridico, le contravvenzioni sono sempre meno gravi dei delitti. In tale prospettiva, si ritiene che la norma di cui all'art. 187 delle disp. att. del cpp che, ai fini dell'applicazione del cumulo giuridico in sede di esecuzione prevede che il Giudice dell'esecuzione faccia riferimento alla pena determinata in concreto, costituisca una deroga al principio generale sopra esposto.
Secondo la dottrina dominante e secondo alcune pronunce più recenti della Corte di legittimità, invece, ai fini del cumulo giuridico, occorrerebbe fare riferimento alla pena così come applicata ed applicabile in concreto in relazione ai reati commessi, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cp, dell'applicazione delle circostanze e del relativo giudizio di bilanciamento ex art. 69 cp ( in tal senso, si veda, tra le sentenze della Suprema Corte, la n. 1318 del 14 gennaio 2003).
Diverse problematiche pone il cumulo giuridico con riferimento ai casi in cui debbano essere applicate pene di specie diversa (reclusione/arresto; multa/ammenda) o pene di genere diverso (pena detentiva/ pena pecuniaria).
Con riferimento alle pene di specie diversa, pur nella diversità della tipologia di reati cui si riferiscono, esse presentano analogia sotto il profilo della tipologia della misura afflittiva, sicchè la giurisprudenza ha ritenuto doversi fare applicazione del cumulo giuridico partendo dalla pena prevista per la violazione più grave come se essa fosse della stessa specie della pena prevista per il reato satellite. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 312 del 1988, ha avuto modo di precisare come non sussista violazione del principio di legalità in quanto la pena non è solo quella esplicitamente prevista dalla singola fattispecie incriminatrice ma anche quella risultante dalla'applicazione dalla combinazione di norme di parte generale e di norme di parte speciale.
Per quel che concerne, invece, l'applicazione del cumulo giuridico con riferimento a violazioni che prevedano pene di genere diverso (pena detentiva/pena pecuniaria), in dottrina erano stati elaborati diversi criteri.
Secondo un primo orientamento, occorreva effettuare d'apprima una trasformazione della pena applicabile per il reato meno grave nell'equivalente ex art. 135 cp della pena applicata con riferimento alla violazione più grave e, successivamente, effettuare, su tale base omogenea, l'aumento fino al triplo entro il limite della somma delle pene previste per i reati in concorso.
Per diverso orientamento, invece, era l'aumento della pena base detentiva, effettuato sulla base del reato satellite che prevedesse una pena pecuniaria, a dover essere trasformato, ex art. 135 cp, in pena pecuniaria da aggiungersi alla pena detentiva prevista per la violazione più grave.
Con la sentenza n. 15 delle SS.UU. del 1998, la Suprema Corte ha precisato che il cumulo giuridico può effettuarsi in ogni caso a prescindere dalla sussistenza di omogeneità tra le pene previste dalle varie fattispecie penali in concorso. Ha anzi soggiunto che le pene previste per i reati satelliti perdono di individualità in quanto, in relazione al reato continuato ed al concorso formale, la pena è unica ed è quella relativa alla violazione più grave aumentata sino al triplo. Le pene relative ai reati satellite mantengono una loro autonoma funzione in quanto, da una parte, costituiscono il limite all'aumento di pena per il reato base e, dall'altro, in caso di autonoma prescrizione o di un autonomo fatto estintivo possono, ai fini del cumulo giuridico, divenire del tutto ininfluenti. In tale prospettiva occorrerà, dunque, in caso di reati satelliti con pene di genere diverso rispetto al reato più grave procedere preliminarmente al ragguaglio ex art. 135 cp con la trasformazione di tutte le pene in modo omogeneo alla pena prevista per la violazione più grave.
Ancora, sotto il profilo della pena, è opportuno segnalare che, in caso di cumulo giuridico tra la pena dell'ergastolo ed ulteriori pene detentive, la Suprema Corte ritiene doversi applicare un inasprimento delle modalità d'esecuzione della pena dell'ergastolo attraverso l'isolamento diurno.
Corte costituzionale 17 marzo 1988 n. 312
È infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 81, cpv, c.p., nella parte in cui consentirebbe di effettuare il giudizio di continuazione soltanto fra reati con pene omogenee e non anche fra reati puniti con pene di specie diversa, posto che non sussiste alcuna ragione per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione ed ai benefici che ne derivano in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa, dovendo escludersi che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di legalità, in quanto pena legale non è soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, compresa evidentemente quella di cui all'art. 81, cpv, c.p.
Cass Pen SS.UU. n 15 del 1998
In relazione all'art. 81 c.p., nel caso di concorso fra debito e contravvenzione, è sempre il delitto la "violazione più grave": sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione; sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la "violazione" della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva e non già la pena da applicare, non può che essere ancorato a quel criterio, nè altro sarebbe ammissibile senza violare il principio di legalità. Il giudice è tenuto ad individuare ogni singola pena stabilita, in aumento, per ciascun reato satellite, in quanto potrebbe sciogliersi il cumulo giuridico previsto per la continuazione in relazione al decorso del termine della prescrizione per ciascun reato, in caso di indulto previsto per alcuno dei reati ritenuti in continuazione, ai fini dell'estinzione delle misure cautelari personali (quando la suddivisione della pena irrogata per i reati satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare), o ancora ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi ex art. 53 comma ultimo l. n. 689 del 1981. Quando per il delitto, cioè per la violazione più grave, è prevista la sola pena pecuniaria, mentre per la contravvenzione è prevista (anche) la pena detentiva occorre fare ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e convertire l'arresto in pena pecuniaria, in modo da consentire l'aumento proporzionale della pena base così come prescritto dall'art. 81 c.p. In ogni modo, la pena base non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo edittale per la violazione di uno dei "reati satellite", tenuto sempre conto dei termini di ragguaglio indicati dall'art. 135 c.p.
art 81 cp
Concorso formale. Reato continuato.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
art 135 cp Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38 euro, o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Art. 99 cp Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Corte costituzionale 17 marzo 1988 n. 312
È infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 81, cpv, c.p., nella parte in cui consentirebbe di effettuare il giudizio di continuazione soltanto fra reati con pene omogenee e non anche fra reati puniti con pene di specie diversa, posto che non sussiste alcuna ragione per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione ed ai benefici che ne derivano in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa, dovendo escludersi che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di legalità, in quanto pena legale non è soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, compresa evidentemente quella di cui all'art. 81, cpv, c.p.
Cass Pen SS.UU. n 15 del 1998
In relazione all'art. 81 c.p., nel caso di concorso fra debito e contravvenzione, è sempre il delitto la "violazione più grave": sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione; sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la "violazione" della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva e non già la pena da applicare, non può che essere ancorato a quel criterio, nè altro sarebbe ammissibile senza violare il principio di legalità. Il giudice è tenuto ad individuare ogni singola pena stabilita, in aumento, per ciascun reato satellite, in quanto potrebbe sciogliersi il cumulo giuridico previsto per la continuazione in relazione al decorso del termine della prescrizione per ciascun reato, in caso di indulto previsto per alcuno dei reati ritenuti in continuazione, ai fini dell'estinzione delle misure cautelari personali (quando la suddivisione della pena irrogata per i reati satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare), o ancora ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi ex art. 53 comma ultimo l. n. 689 del 1981. Quando per il delitto, cioè per la violazione più grave, è prevista la sola pena pecuniaria, mentre per la contravvenzione è prevista (anche) la pena detentiva occorre fare ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e convertire l'arresto in pena pecuniaria, in modo da consentire l'aumento proporzionale della pena base così come prescritto dall'art. 81 c.p. In ogni modo, la pena base non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo edittale per la violazione di uno dei "reati satellite", tenuto sempre conto dei termini di ragguaglio indicati dall'art. 135 c.p.
art 81 cp
Concorso formale. Reato continuato.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
art 135 cp Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38 euro, o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Art. 99 cp Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
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