Articolo dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina
sulla modifica dell’art. 52 cp n materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio, ricostruzione dei presupposti della scriminante della legittima difesa e rilievi di costituzionalità in ordine alle modifiche apportate
Articolo dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina
sulla distinzione tra legittima difesa in ambito penale ed in ambito civilistico, ex artt. 52 cp e 2044 cc, le differenze in ordine alla prova – caso tratto da una recente sentenza di Cassazione
presupposti generali della scriminante anche alla luce della recente modifica introdotta dalal L. n. 59 del 2006
28 giugno 2006 n. 25339
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
sul ricorso proposto da:
A.S.R.A., nato il (OMISSIS);
avverso la Sentenza del 3.11.2004 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità;
E' presente l'avv. Landini Mario di Firenze, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente che richiamando i motivi di ricorso ed i motivi nuovi, chiede l'accoglimento del gravame;
Per l'odierna udienza il difensore faceva pervenire motivi nuovi.
La difesa di A.S.R.A. ricorre a questa Corte avverso la sentenza 3.11.2004 della Corte d'Appello di Firenze che confermava la decisione del primo grado che lo riteneva responsabile di lesioni aggravate, riformando la mera statuizione sanzionatoria, avendo escluso nella condotta del ricorrente l'esimente della legittima difesa per la rilevata sproporzione dei mezzi che egli utilizzò nella difesa.
A sostegno del ricorso viene addotta:
- la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per la fase dell'appello, essendo esso notificato presso il difensore e non al domicilio dichiarato o eletto dall'imputato;
- la ricorrenza della causa di giustificazione della legittima difesa, avendo la Corte territoriale errato sulla sproporzione di dotazioni difensive delle parti contendenti.
Successivamente, per l'odierna udienza, la difesa ha depositato nuovo motivi prospettando l'applicabilità dell'art. 52 c.p. così come modificato dalla recente L. n. 59 del 2006, art. 1.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Le ricerche effettuate ragionevolmente inducevano a ritenere che la notificazione fosse resa impossibile al domicilio dichiarato (dichiarazione avente mero valore ricognitivo), poichè il nominativo dell'imputato non risultava da indicazioni sull'uscio delle abitazioni ed i ragguagli attestavano che cittadini di origine extra- comunitaria, che pure vi avevano abitato, non erano ivi più reperibili. Nè l'asserto difensivo per cui il prevenuto si allontana dall'abitazione nelle ore diurne per far ritorno a sera tarda ha il sostegno di una qualche prova.
Diverso il discorso per ciò che attiene al secondo mezzo di gravame.
La modifica apportata dalla L. n. 59 del 2006 incide direttamente sul giudizio reso dal giudice territoriale: la proporzione tra i mezzi a disposizione nella valutazione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p..
La novella legislativa stabilisce, per legge, detta proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta.
Il caso in esame contempla per l'appunto lo sfondamento dell'uscio ove dimorava l'imputato e l'utilizzo da parte di questi - per respingere l'aggressione del M. - di un coltello a sua disposizione (non si trascuri, d'altra parte, che l'attuale persona offesa già in passato si era palesato come seriamente violento).
Non vi sono ragioni per escludere la ricorrenza della scriminante e dichiarare per questa ragione il ricorrente non punibile.
Il Collegio dichiara, pertanto, l'imputato non punibile per avere agito in istato di legittima difesa.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per esser l'imputato non punibile per avere agito in stato di legittima difesa.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2006