Lo spionaggio politico o militare

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Rivelazioni di segreti di stato

Disfattismo politico

Associazioni sovversive


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Disfattismo politico

Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

Devastazione, saccheggio e strage

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Vilipendio alla nazione italiana

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo


Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 257 Spionaggio politico o militare

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica l'ergastolo (1):
1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) Il testo originario comminava la pena di morte.

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