Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.)
Rivelazioni di segreti di stato
Disfattismo politico
Associazioni sovversive
Rivelazioni di segreti di stato
Disfattismo politico
Associazioni sovversive
Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Attentato contro il Presidente della Repubblica
Attentato per finalita' terroristiche o di eversione
Devastazione, saccheggio e strage
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Vilipendio alla nazione italiana
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Attentato contro i Capi di Stati esteri
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo
Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 257 Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica l'ergastolo (1):
1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) Il testo originario comminava la pena di morte.