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Lo spionaggio politico o militare
Disfattismo politico
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Attentato contro il Presidente della Repubblica
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Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Vilipendio alla nazione italiana
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
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Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 261 Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo (1). Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
(1) Il testo originario comminava la pena di morte.